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Circolari 14/05/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

Circolare Prot. 1526/MOT2/C del 08/05/2005

Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

MOT 2

                                                                                                                                                              Roma, 9.05.2005

Prot. n°  1526_MOT2/C

 

 

Oggetto:    Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

 

                Con la circolare n. 2394/2572 del 12.10.1971, inerente il trasporto di merci non pericolose in cisterne (allegato I), sono stati stabiliti i criteri da seguire per l’omologazione o la verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli dotati di cisterne per trasporto di merci non pericolose.

In particolare era stato disposto che:

           - la capacità della cisterna, tenuto conto del peso specifico dei liquidi da trasportare e della presenza di un “ragionevole vuoto”, fosse commisurata alla portata utile del veicolo sul quale veniva applicata;

          - tale vuoto ammissibile fosse limitato al fine di non consentire un eccessivo volume vuoto della cisterna, per non influenzare negativamente le condizioni di marcia del veicolo a pieno carico.

 

          Sulla scorta delle esperienze acquisite si reputa opportuno che alle disposizioni emanate con la predetta circolare possano affiancarsi le nuove seguenti disposizioni, la cui applicazione è ovviamente alternativa.

          Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo è ammissibile non tener conto della capacità delle nuove cisterne installate su tali veicoli a condizione che ciascuna cisterna  sia dotata di:

          a) appositi tramezzi o frangiflutto trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell’ADR (si osservino le sole disposizioni evidenziate con (*), allegato II), che permettono di ridurre le sollecitazioni che il liquido in movimento genera durante la circolazione con i serbatoi non completamente riempiti;

          b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquido trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno a ciascuna cisterna, atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquido trasportato;

 

            E’ del tutto evidente che in condizioni di esercizio deve essere sempre garantito il non superamento della massa complessiva del veicolo e delle masse massime ammesse sugli assi.

Tra le annotazioni, riportate nella carta di circolazione del veicolo, debbono figurare anche i valori delle predette masse massime sugli assi.

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                           (Dr. Ing,  Sergio Dondolini)

 


Sabato, 14 Maggio 2005
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