Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 14/05/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

Circolare Prot. 1526/MOT2/C del 08/05/2005

Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

MOT 2

                                                                                                                                                              Roma, 9.05.2005

Prot. n°  1526_MOT2/C

 

 

Oggetto:    Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.

 

                Con la circolare n. 2394/2572 del 12.10.1971, inerente il trasporto di merci non pericolose in cisterne (allegato I), sono stati stabiliti i criteri da seguire per l’omologazione o la verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli dotati di cisterne per trasporto di merci non pericolose.

In particolare era stato disposto che:

           - la capacità della cisterna, tenuto conto del peso specifico dei liquidi da trasportare e della presenza di un “ragionevole vuoto”, fosse commisurata alla portata utile del veicolo sul quale veniva applicata;

          - tale vuoto ammissibile fosse limitato al fine di non consentire un eccessivo volume vuoto della cisterna, per non influenzare negativamente le condizioni di marcia del veicolo a pieno carico.

 

          Sulla scorta delle esperienze acquisite si reputa opportuno che alle disposizioni emanate con la predetta circolare possano affiancarsi le nuove seguenti disposizioni, la cui applicazione è ovviamente alternativa.

          Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo è ammissibile non tener conto della capacità delle nuove cisterne installate su tali veicoli a condizione che ciascuna cisterna  sia dotata di:

          a) appositi tramezzi o frangiflutto trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell’ADR (si osservino le sole disposizioni evidenziate con (*), allegato II), che permettono di ridurre le sollecitazioni che il liquido in movimento genera durante la circolazione con i serbatoi non completamente riempiti;

          b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquido trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno a ciascuna cisterna, atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquido trasportato;

 

            E’ del tutto evidente che in condizioni di esercizio deve essere sempre garantito il non superamento della massa complessiva del veicolo e delle masse massime ammesse sugli assi.

Tra le annotazioni, riportate nella carta di circolazione del veicolo, debbono figurare anche i valori delle predette masse massime sugli assi.

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                           (Dr. Ing,  Sergio Dondolini)

 


Sabato, 14 Maggio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK