Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica. |
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione MOT 2 Roma, 9.05.2005 Prot. n° 1526_MOT2/C
Oggetto: Veicoli riconosciuti idonei al trasporto di merci non pericolose in cisterne a pressione atmosferica.
Con la circolare n. 2394/2572 del 12.10.1971, inerente il trasporto di merci non pericolose in cisterne (allegato I), sono stati stabiliti i criteri da seguire per l’omologazione o la verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli dotati di cisterne per trasporto di merci non pericolose. In particolare era stato disposto che: - la capacità della cisterna, tenuto conto del peso specifico dei liquidi da trasportare e della presenza di un “ragionevole vuoto”, fosse commisurata alla portata utile del veicolo sul quale veniva applicata; - tale vuoto ammissibile fosse limitato al fine di non consentire un eccessivo volume vuoto della cisterna, per non influenzare negativamente le condizioni di marcia del veicolo a pieno carico.
Sulla scorta delle esperienze acquisite si reputa opportuno che alle disposizioni emanate con la predetta circolare possano affiancarsi le nuove seguenti disposizioni, la cui applicazione è ovviamente alternativa. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo è ammissibile non tener conto della capacità delle nuove cisterne installate su tali veicoli a condizione che ciascuna cisterna sia dotata di: a) appositi tramezzi o frangiflutto trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell’ADR (si osservino le sole disposizioni evidenziate con (*), allegato II), che permettono di ridurre le sollecitazioni che il liquido in movimento genera durante la circolazione con i serbatoi non completamente riempiti; b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquido trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno a ciascuna cisterna, atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquido trasportato;
E’ del tutto evidente che in condizioni di esercizio deve essere sempre garantito il non superamento della massa complessiva del veicolo e delle masse massime ammesse sugli assi. Tra le annotazioni, riportate nella carta di circolazione del veicolo, debbono figurare anche i valori delle predette masse massime sugli assi.
IL DIRIGENTE GENERALE (Dr. Ing, Sergio Dondolini)
|