Gentile redazione, qualora si accerti che un autotrasportatore comunitario (es. tedesco trovato a circolare in Italia) non rispetti la massa o le dimensioni di cui alla direttiva 96/53/CE del 25.7.1996 (recepita con DM 6.4.1998 e modificata dalla direttiva 2002/7/CE del 18.2.2002), quale sanzione si applica l’art. 46 o l’art. 167? Si applicano rispettivamente le franchigie del 5% e del 2%? email- Pieve al Toppo (Ar) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che indipendentemente dalla massa indicata sulle carte di circolazione, la circolazione di veicoli stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari (anche nell’ipotesi di comunitari in cabotaggio ed anche per quelli italiani che effettuano un trasporto internazionale) con massa complessiva superiore a 40 t (44 t se trattasi di autoarticolato che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi) configura sempre la violazione dell’art. 167 C.d.S. secondo le fasce di eccedenza e senza applicare nessuna franchigia. Si precisa che al caso di specie non è applicabile l’art. 46 della Legge 298/74.(ASAPS) |
|