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Sicurstrada 06/08/2010

Il quesito del giorno - Regolamento CE n. 561/2006: quale tipologia di veicoli è esentata dall’uso del cronotachigrafo?

In relazione al regolamento (CE) n. 561/2006 si rappresenta che in merito alle  esenzioni del cronotachigrafo, articolo 13, paragrafo 1, lettera h)  vengono elencati tra l’altro: veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas ecc.., pertanto un autocarro, uso proprio,  destinato ad uso speciale (con piattaforma e cestello) di proprietà di una ditta che esegue lavori/impianti elettrici è esentato dall’uso del cronotachigrafo? Cosa si intende per manutenzione rete elettrica (o idrica, fognaria, gas ecc)?. Quanto sopra in quanto ad un controllo il proprietario mostrava sentenza di un GdP che sulla scorta della specialità dell’uso del veicolo ne determinava l’esenzione dal crono ( ed il conseguente annullamento del verbale ex art 179 C.d.S).
Grazie per la collaborazione

 email- Medolla (Mo) 

***

(ASAPS) Il Regolamento CE n. 561/2006 non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Con la pubblicazione del Decreto 20 Giugno 2007 del Ministero dei Trasporti (GU n. 236 del 10 ottobre 2007) sono state disciplinate le “Esenzioni dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni”; infatti ai trasporti effettuati impiegando i veicoli di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
Inoltre, i predetti veicoli, nonché i veicoli di cui all’art. 13, lettera g), del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Si rappresenta che i veicoli esentati dall’applicazione dei predetti regolamenti sono:
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente);
h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro. 
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l’esenzione è rientrante solo nei servizi di manutenzione della rete idrica, elettrica o del gas (si intende servizio di rilevanza pubblica).(ASAPS)
Venerdì, 06 Agosto 2010
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