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Corte di Cassazione 05/02/2010

Giurisprudenza di legittimità - Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - Inosservanza di norme sulla circolazione - Precedenza - Velocità del veicolo favorito - Errore di calcolo - Colpa del conducente tenuto a cedere la precedenza - Sussistenza

(Cass. Pen., sez. IV, 11 marzo 2009, n. 10788)
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In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla. con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico. [RIV-0911P918]

 

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Venerdì, 05 Febbraio 2010
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