Al Ministero
dell’interno
Indirizzi omessi...
1.
Premesse.
1.1. L’art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 1, precisa
che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli
o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente
autorizzate.
In particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade
che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per
le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni
per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni
alle quali le gare sono subordinate. A tale proposito, già con
gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai
comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
rispettivamente di interesse di più Province, di interesse sovracomunale
ed esclusivamente Provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000
è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento
della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
competizioni motoristiche sopra richiamate.
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle
regioni, province e comuni in qualità di Enti che autorizzano
lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti
da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello
scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso
di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad
enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli
162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più
precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete
stradale di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni motoristiche
su strade regionali e per competizioni che interessano più province
e comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano più comuni; dei
comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province
e comuni di regioni diverse l’autorizzazione può essere rilasciata
dalla regione da cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto
espresso dal comma 2, dell’art. 9, del Nuovo codice della strada, l’ente
che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari
di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano
lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più
concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui
non è prevista alcuna classifica. Non rientrano quindi in tale
disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per
esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste
dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento
per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza). Il comma 3 dell’art. 9 del Nuovo codice della
strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche
che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni
o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri - Direzione generale per la motorizzazione.
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista
la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel
corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori,
tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente. Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il
procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate
necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel
programma.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade
ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice
della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure
le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano
percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del
Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti
provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.
Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità
amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di
guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore
a 4 km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei
concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino
limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9,
comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza
occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti
alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su
circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di
nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla
sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
È necessario che l’Ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del
C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e
ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle
competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le
caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della
gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti
per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni
di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto
per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli
di cui all’art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione
sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della
federazione di competenza.
2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2004 e
degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate
per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti
Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo,
sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha
formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato
il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del Nuovo codice
della strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista
nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere
il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno 60
giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara,
le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza
previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le
eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie
chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata,
nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare
il tipo di manifestazione e l’Ente o gli Enti competenti al rilascio
dell’autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte
stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi
per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione
delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione
che la manifestazione è organizzata in conformità alle
norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni
di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004,
intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana,
2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche
amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII. 1) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data
29 dicembre 2004;
f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri
abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri
abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa
non crea disagio o risulti di nocumento alla mobilità urbana
dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare
dei trasporti urbani.
La Direzione generale per la motorizzazione non potrà garantire
l’esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta
ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa
risulti incompleta. Completata l’istruttoria, la Direzione generale
per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo
all’ente competente.
2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Nuovo codice della strada, l’Ente
competente può autorizzare, per comprovate necessità,
lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel
programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione alla predetta Direzione. Ai fini della
autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni prima della
data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta
allo stesso ente. Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità
dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature.
Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte
al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza è
opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o degli enti proprietari
delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può
anche essere acquisito direttamente dall’ente competente nel corso dell’istruttoria
volta al rilascio dell’autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del Nuovo codice della
strada, qualora, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico
del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità della autorizzazione è subordinata,
ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea
della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi
dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’art.
7, comma 1, del Nuovo codice della strada.
Sentite le competenti federazioni, l’ente competente può rilasciare
l’autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola
al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad
esempio, quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche
prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo del percorso
di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell’art.
9, del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è
obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare
di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione
del termine "velocità media" nel caso delle gare di
regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese
tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera
su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso. Il collaudo del
percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui
rientra nella discrezionalità dell’ente competente, è
effettuato da un tecnico di quest’ultimo ovvero richiesto all’ente proprietario
della strada se la strada interessata non è di proprietà.
Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada,
al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate,
l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data
del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse
al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara l’ente
competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione, le risultanze della competizione,
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni
sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l’anno
successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tanto
premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate
dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche
e motociclistiche da svolgere nell’anno 2005.
Le proposte sono state distinte in:
programma 2005 di gare che si sono già svolte nell’anno precedente,
e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato
che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle
gare stesse e per le quali la stessa
Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A); programma
2005 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano
riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell’anno precedente
per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica
istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato
B).
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n.
3, foglio n. 264
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2005 CHE SI SONO GIÀ
SVOLTE NEL 2004
Con note in data 17 dicembre 2004 e 19 gennaio 2005 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con nota in data
23 dicembre 2004 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione,
ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2005 delle
gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell’anno
precedente.
Con note in data 19 gennaio 2005 e 23 dicembre 2004 rispettivamente,
le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno
inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti
di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi
di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste
variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e
che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Questa direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due federazioni
e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti
proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già
svolte nel 2004 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente
edizione, e che è stato regolarmente versato l’importo dovuto
per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 29 dicembre 2004, rilascia il nulla-osta per le gare comprese
negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento,
che sono stati così suddivisi:
elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rally);
d) gare di regolarità auto storiche (rally); elenco n. 2 (Moto)
di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d’epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti
al rilascio dell’autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata
gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno,
non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità,
cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà
comunque il parere delle competenti federazioni e dovrà essere
rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per
le gare fuori programma; in tal caso l’organizzatore della gara è
tenuto ad integrare l’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino
alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del Nuovo codice della strada
gli Enti competenti potranno rilasciare l’autorizzazione soltanto dopo
aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
L’autorizzazione per le gare di velocità è subordinata
altresì all’accertamento della sussistenza delle misure previste
per l’incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto
della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell’interno. Per
la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza
e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni
agonistiche comportano interferenze, si invitano gli
Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all’atto del rilascio
della autorizzazione - ad operare perchè non siano recate offese
all’estetica delle strade ed all’equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni,
manifestini ecc.) e perchè in ogni caso venga ripristinata puntualmente
la situazione ante gara.
Roma, 24 gennaio 2005
Il direttore generale Dondolini
Elenco 1
Vedere Elenco 1 da pag. 9 a pag. 19; Elenco 2; Vedere Elenco 2 di pag.
19
Allegato B
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con note in data 17 dicembre 2004 e 19 gennaio 2005 la C.S.A.I. (Commissione
sportiva automobilistica italiana), e con nota in data 23 dicembre 2004
la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i
trasporti terrestri direzione generale per la motorizzazione, il programma
delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da
svolgere nell’anno 2005, di cui agli elenchi allegati, che sono stati
così suddivisi: elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rally);
d) gare di regolarità auto storiche (rally); elenco 4 (Moto)
di cui:
a) gare di velocità moto.
Si rappresenta che questa direzione potrà rilasciare il nulla-osta
solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione
di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità
del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti
i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare
efficacia.
A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di
pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa
direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno sessanta
giorni prima della data prevista per la manifestazione. Per la migliore
operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano
conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare,
lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento
autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.
Roma,
21 gennaio 2005
Il direttore generale: Dondolini
Elenco 3; Vedere Elenco 3 da pag. 21 a pag. 26