La circolazione con veicolo che sia stato sottoposto a sequestro amministrativo rende configurabile, oltre all’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del D.L.vo n. 285/1992, anche il reato di cui all’art. 334 c.p., qualora detta condotta sia sintomatica della volontà di sottrarre il medesimo veicolo al vincolo di indisponibilità o quando, comunque, ne derivi il suo deterioramento, non ravvisabile, tuttavia, per il solo fatto dell’uso ma richiedente il verificarsi di uno scadimento qualitativo del bene, mediante l’alterazione parziale o totale degli elementi che lo costituiscono. [RIV-1001P13]
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