In tema di circolazione stradale, ove la giunta comunale abbia deliberato di prolungare, per un determinato periodo dell’anno (nella specie, pre-natalizio), l’orario di non utilizzo della zona a traffico limitato, deve esserne data idonea pubblicità agli utenti, al fine renderli edotti, attraverso la modifica della segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi equipollenti. Ne consegue che non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso della stessa, il quale non indicava le sopravvenute delimitazioni orarie all’ingresso ed alla circolazione, incombendo in tal caso sull’Amministrazione l’onere della prova circa la conoscenza in capo all’opponente medesimo della modifica delle modalità di utilizzo della ZTL. [Riv-1002P109] (art. 7) |
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