Circolare
Prot. MOT3/1925/M362 del 13/04/2005 |
Facendo
seguito alle disposizioni impartite, nel corso del 2004 in materia di
immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero (cfr. circolari
prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, prot. n. 122/DTT del 28 maggio 2004
e prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004) e nel ribadire l’impegno
di predisporre, in un prossimo futuro, una circolare riepilogativa di
tutte le direttive diramate sull’argomento, soprattutto in concomitanza
delle innovazioni succedutesi in ambito comunitario, si ravvisa l’opportunità
di evidenziare alcuni chiarimenti in ordine alle procedure di immatricolazione
dei veicoli soggetti a preventivo accertamento dei requisiti amministrativi
ed a provvedimento autorizzatorio da trascrivere sulla carta di circolazione,
con specifico riferimento agli autocarri di massa totale a pieno carico
superiore a 3,5 t.
Si osserva infatti che per i veicoli di specie sono prescritte sia la visita e prova preventiva alla immissione in circolazione presso l’Ufficio periferico D.T.T. competente (uno di quelli previsti dalla circolare prot. n. 122 D.T.T. del 28 maggio 2004), sia l’attestato della persistenza dei requisiti amministrativi – iscrizione all’Elenco delle Imprese esercenti conto proprio; licenza conto proprio; iscrizione all’Albo delle Imprese esercenti conto terzi; ecc, – rilevabile da documentazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente (quella nella cui giurisdizione territoriale risiede la persona fisica o giuridica richiedente la immatricolazione). Tale essendo il quadro normativo, talune Società operanti nel settore della commercializzazione di veicoli già immatricolati in uno Stato estero hanno lamentato la sussistenza di difficoltà operative, laddove si tratti di imprese di trasporto aventi sede in una provincia diversa da quella nel cui ambito territoriale è ubicato l’Ufficio periferico DTT presso il quale viene richiesta l’immatricolazione. A tale proposito, si ribadisce che, non esiste alcuna norma che vincoli l’immatricolazione all’Ufficio DTT avente sede nel territorio dell’Amministrazione Provinciale che ha rilasciato il titolo di trasporto. Pertanto gli unici limiti, almeno allo stato attuale e sino all’emanazione delle più volte richiamata prossima futura circolare quadro sulla materia, sono quelli contenuti nelle citate circolari prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004 e prot. n. 122/DTT del 28 maggio 2004, limiti di cui è , per ogni buon conto, più sotto riportata una stesura coordinata Dal combinato disposto delle predette circolari, le domande di immatricolazione relative ai veicoli di cui all’oggetto, possono essere presentate in alternativa : a) nell’Ufficio periferico del D.T.T. nella cui giurisdizione territoriale è ubicata una sede della Società che li commercializza; b) nell’Ufficio periferico del D.T.T. competente in relazione alla residenza dell’intestatario del documento di circolazione; c) nell’Ufficio periferico del D.T.T. nella cui giurisdizione territoriale è ubicata la sede di un soggetto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui il detto soggetto ha la propria sede. Si precisa che per sede della Società che commercializza i veicoli si intende la sede legale della Società stessa o la sede commerciale; eventuali sedi secondarie o unità locali saranno considerate alla stregua delle prime esclusivamente se si tratta di sedi operative dotate di deposito dei veicoli, adibite al commercio e risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Nel richiamare gli Uffici in indirizzo alla rigorosa applicazione della presente, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne i veicoli di competenza dei Centri prova o per i quali sia previsto l’allestimento in una o più fasi. Si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni a seguito di monitoraggio. IL
DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE |