La disciplina sulla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non può trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. n. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. (Cass. Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170) Leggi il testo intero della sentenza Fonte: www.cortedicassazione.it |
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