Note:
1). Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore 4. Limitatamente ai veicoli
provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora
il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento
CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente
comma di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo
- di un posticipo di ore 4. 2). Per i veicoli diretti all’estero,
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore 2; per i veicoli
diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore
4. 3). Tale anticipazione è estesa a ore 4 per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona-Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma-Fontevivo)
e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero.
La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano
unità di carico vuote (containers, cassa mobile, semirimorchio)
destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all’estero,
nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione)
attestante la destinazione delle merci. 4). Per i veicoli che circolano
in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del
viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 4.
Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga
oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento,
ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. 5).
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per
imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio
(biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione.
Analoga deroga alle stesse condizioni è accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria. 6). Salvo quanto disposto dai precedenti punti 4
e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza
di cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria,
nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento,
da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7). I veicoli diretti o provenienti dagli Stati esteri Repubblica
di S. Marino e Città del Vaticano, sono assimilati ai veicoli provenienti
o diretti all’interno del territorio nazionale.
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Possono
circolare senza autorizzazione Prefettizia i veicoli o complessi di veicoli
(oltre a quelli fino a 7,5 t.) anche se circolano scarichi:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili
del fuoco, Protezione civile, ecc); b) militari, per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati
dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di
servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli
che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio
"smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione
rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero
delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati
con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste italiane",
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione
rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche
estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze
e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni: f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti
esclusivamente al trasporto di animali destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore; i)
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili
o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m1) giornali, quotidiani
e periodici; m2) prodotti per uso medico; m3) latte, escluso quello a
lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché in quet’ultimo
caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello
stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde, aventi dimensioni di m. 0,50 di base e m. 0,40 di altezza, fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro, con impressa
la lettera "d"; n) classificati macchine agricole ai
sensi dell’art. 57 del C.d.S., adibite al trasporto di cose, che circolano
su strade NON comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui
al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne
adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p) adibiti allo
spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di
derrate alimentari deperibili in regime di ATP; r) per il trasportano
di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci
freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti
dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione
degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi
vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde con impressa in nero la lettera "d" minuscola, fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro, aventi dimensione
0,50 m di base e 0,40 di altezza.
CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI
Il
calendario del divieto di circolazione NON si applica per i veicoli eccezionali
e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili
del Fuoco, Protezione Civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto
delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con
l’emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
delle Poste e Telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.
261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali, ai sensi dell’articolo 104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
(C.d.S.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Nota: Il calendario di divieto per i veicoli e trasporti eccezionali,
nel corso del 2004, è stato unificato. Dal divieto sono esclusi
i veicoli ed trasporti eccezionali sopraelencati.
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E’
ammessa la circolazione solo con autorizzazione Prefettizia:
a)
i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui alla
precedente lett. r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici
e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano
di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito
o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti destinati all’alimentazione di animali; b)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità
ed urgenza. I predetti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde con impressa la lettera "a" sulle fiancate e
sul retro, aventi dimensioni di m 0,50 di base e 0,40 di altezza. c)
i veicoli e complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 461.
L’autorizzazione prefettizia è estendibile anche: ai veicoli
che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del
trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
Il
trasporto delle merci pericolose (classe 1 - classifica di cui all’art.
168, comma 1, del Cd.S.), è vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni
di divieto calendario, dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle
ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.
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