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Articoli 03/03/2004

da "Il Centauro" n. 84 - Calendario delle limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Calendario delle limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati
Note:
1). Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 4. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore 4.
2). Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore 2; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore 4.
3). Tale anticipazione è estesa a ore 4 per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona-Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma-Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (containers, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4). Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 4. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5). Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga alle stesse condizioni è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6). Salvo quanto disposto dai precedenti punti 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza di cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7). I veicoli diretti o provenienti dagli Stati esteri Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.


Possono circolare senza autorizzazione Prefettizia i veicoli o complessi di veicoli
(oltre a quelli fino a 7,5 t.) anche se circolano scarichi:


a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, Protezione civile, ecc);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni:
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti esclusivamente al trasporto di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m1) giornali, quotidiani e periodici; m2) prodotti per uso medico; m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché in quet’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, aventi dimensioni di m. 0,50 di base e m. 0,40 di altezza, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro, con impressa la lettera "d";
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del C.d.S., adibite al trasporto di cose, che circolano su strade NON comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di ATP;
r) per il trasportano di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde con impressa in nero la lettera "d" minuscola, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro, aventi dimensione 0,50 m di base e 0,40 di altezza.


CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Il calendario del divieto di circolazione NON si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali, ai sensi dell’articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Nota: Il calendario di divieto per i veicoli e trasporti eccezionali, nel corso del 2004, è stato unificato. Dal divieto sono esclusi i veicoli ed trasporti eccezionali sopraelencati.


E’ ammessa la circolazione solo con autorizzazione Prefettizia:


a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione di animali;
b) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
I predetti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde con impressa la lettera "a" sulle fiancate e sul retro, aventi dimensioni di m 0,50 di base e 0,40 di altezza. c) i veicoli e complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 461.

L’autorizzazione prefettizia è estendibile anche: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;


Il trasporto delle merci pericolose (classe 1 - classifica di cui all’art. 168, comma 1, del Cd.S.), è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di divieto calendario, dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.

Mercoledì, 03 Marzo 2004
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