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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 133
 

Cassazione, una sentenza che apre la discussione: ubriaco in motorino?
Impossibile sospendere la patente di guida
Doccia fredda sul giro di vite della Legge 94 per le implicazioni che la pronuncia della Suprema Corte comporta, ma i fatti risalgono a prima
della nuova legge

(ASAPS) Roma – La sentenza n. 32260/2009, si riferisce ad un episodio accaduto assai prima dell’entrata in vigore della Legge n. 94/2009, ma il dispositivo è destinato a far discutere ugualmente. Il caso è quello di un patentato sardo, colto in flagrante stato di ebbrezza mentre si trovava in sella ad un ciclomotore, e – come sappiamo – l’ultimo giro di vite impresso alla circolazione stradale è incardinato su due principali novità: una, appunto, secondo la quale l’applicazione di sanzioni accessorie come ritiro, sospensione e revoca di patente possono essere applicate anche nel caso in cui le violazioni che le prevedono siano commesse alla guida di un veicolo che non richiede la patente (e questo vale anche per la decurtazione di punti); l’altra che prevede invece sanzioni più pesanti per i comportamenti illeciti alcol e narco-correlati. La questione posta dai giudici della Suprema Corte non è di poco conto: secondo gli Ermellini, infatti, “…il giudice penale non può applicare la sospensione della patente di guida in caso di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica commessa da chi conduce veicoli per la cui guida non sia richiesta la patente di guida, dato che non sussiste in tal caso alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria…”. Una doccia fredda, che però ha i suoi pieni fondamenti giuridici, a meno che – questo è il nostro parere – nell’attuale situazione normativa un eventuale ricorso fondato sul principio reclamato dal ricorrente non si scontri sul mantenimento dei requisiti psico-fisici di chi – conscio dei rischi che una guida in stato di ebbrezza comporta – decida ugualmente di inserirsi nella circolazione stradale, anche in motorino o in bicicletta. I blog sono esplosi, divisi in due principali correnti di pensiero: chi ritiene giusto ritirare la patente anche al ciclomotorista ed al ciclista e chi si dice contrario affermando che, allora, la patente andrebbe tolta anche al pedone, quando questo percorra la banchina di una strada aperta al traffico. Qualcuno ha paventato anche profili di incostituzionalità, vista la disparità di trattamento tra chi in bici ci va senza patente – perché non richiesta – e chi invece la patente ce l’ha. Questione diversa, ovviamente, per il caso del ciclomotore, per il quale serve comunque un titolo utorizzativo, come il cosiddetto patentino, al secolo “certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori”. Noi optiamo per il buonsenso: senza nulla togliere all’inasprimento della norma, ai continui giri di vite che vengono impressi alla circolazione, ci chiediamo piuttosto chi vigilerà per il mantenimento della legalità sulla strada. Le pattuglie continuano a diminuire, in apparente proporzione con l’innalzamento dell’età media degli organici delle polizie dello Stato, Stradale in testa, specialità sempre meno rinforzata. Qualche macchina è arrivata, ma dei narcotest ancora nessuna traccia. (ASAPS)

 


 

Cassazione: autovelox, ok in città senza foto e contestazione
Una decisione innovativa

Roma - L’utilizzo dell’autovelox è legittimo anche nelle strade cittadine, seppure l’apparecchio non scatti la fotografia della vettura che ha superato i limiti o la multa non sia contestata immediatamente: per ottenere l’annullamento della contravvenzione l’automobilista dovrà fornire la “idonea prova” di un difetto di omologazione, di costruzione, o di funzionamento dell’autovelox. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che, diversamente da precedenti decisioni della Suprema Corte, fissa paletti più vincolanti per coloro che ricorrono contro le multe. A farne le spese, in questo caso, è stato un automobilista al quale il giudice di pace di Cascina quattro anni fa aveva dato ragione, annullandogli una multa di 147 euro per eccesso di velocità rilevata da un autovelox nel centro di Vicopisano. Il comune della cittadina toscana ha fatto ricorso in Cassazione, contestando quanto asserito dal giudice di pace, e cioé che all’interno dei centri abitati gli autovelox non sono ammessi senza un’immediata contestazione della multa. La seconda sezione civile della Suprema Corte (sentenza n.12843) ha invece accolto il ricorso del comune di Vicopisano sostenendo, innanzitutto, che “in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada”. E ancora: interpretando le norme della legge 168 del 2002, secondo la Suprema Corte “la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando é possibile in relazione alle modalità dell’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio”. Quindi - conclude la Cassazione - “é legittima la rilevazione della velocità” con autovelox “che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato”. L’unica prova contraria ammessa è, appunto, “il difetto di omologazione o di funzionamento” dell’autovelox. (Ansa)

 

Massimario di Legittimità

 

Sosta, fermata e parcheggio - Parcheggio a pagamento - Mancata esposizione del relativo tagliando.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. Pertanto, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice sull’ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento, ivi compresa la violazione dell’obbligo, previsto dall’art. 7, comma ottavo, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento. (Cass. Civ., Sez. un., 9 gennaio 2007, n. 116) [RIV-0809P775]

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Invalido.
La sosta del veicolo in corrispondenza dell’intersezione stradale non integra l’infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall’esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l’esimente  dello stato di necessità di cui all’art. 4 legge 689/81. (Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto 2007, n. 17761) [RIV-0809P775]

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Scarico di merci deteriorabili.
Non può applicarsi l’esimente prevista dall’art. 4 legge n. 689/19810 alternativamente dall’art. 54 c.p., in caso di sosta vietata, in prossimità d’intersezione stradale, giustificata dall’esigenza di consegnare in breve tempo merce deteriorabile, per necessità lavorative, senza riscontri probatori a sostegno dell’esistenza dello stato di necessità. Deve, pertanto, ritenersi del tutto carente di motivazione, la pronuncia che annulli la sanzione amministrativa fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’opponente e in assenza di una valida motivazione sulla riconduzione dei fatti allegati all’esimente applicata, essendo del tutto insufficiente il generico riferimento a necessità lavorative e all’occupazione dello spazio destinato al carico e scarico merci. (Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto 2007, n. 17762)  [RIV-0809P775]
Velocità - Gara di velocità - Partecipazione.
In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 9-ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall’art. 9-bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda). (Cass. Pen., Sez. IV, 15 ottobre 2007, n. 37859) [RIV-0809P775]

Velocità - Limiti fissi - Telelaser.
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante Telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 c.s. delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). (Cass. Civ., Sez. II, 21 agosto 2007, n. 17754) [RIV-0809P776]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento del numero di targa di un autoveicolo.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie la rilevazione del numero di targa di un’auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito. (Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2008, n. 27937) [RIV-0903P214]

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Impianti pubblicitari abusivamente installati su terreno demaniale - Art. 23, comma 13-quater, c.s. - Ordinanza ingiunzione per il recupero delle spese di rimozione.
L’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, codice della strada, ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche all’ipotesi in esame, pur in mancanza di un’espressa previsione, da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13-quater è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l’ordinanza ingiunzione medesima è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981. (Cass. Civ., Sez. un., 18 novembre 2008, n. 27334) [RIV-0903P215]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Fede privilegiata - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la rilevazione sul verbale di contestazione della prosecuzione della marcia dell’automobile nonostante la luce rossa del semaforo fosse un’attività percettiva rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2700 c.c., in quanto non caratterizzata da alcuna valutazione o elaborazione da parte dell’agente). (Cass. Civ., Sez. II, 27 ottobre 2008. n. 25844) [RIV-0903P218]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada termine per eseguire il pagamento - Modalità di computo.
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 del medesimo codice, è di sessanta giorni e va calcolato a giorni e non a mesi. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto tardivo il pagamento in misura ridotta avvenuto il 17 settembre 2001 per un’infrazione al codice della strada notificata il 17 luglio 2001). (Cass. Civ., Sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25825) [RIV-0903P219]

Depenalizzazione - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada del Corpo Forestale dello Stato - Legittimazione passiva -  Individuazione.
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento promosso esclusivamente nei confronti dell’ufficio Territoriale del Governo in quanto legittimato a resistere all’opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto irrogativa della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, è invalido se non esteso, ab origine o mediante l’integrazione del contraddittorio, anche all’opposizione avverso la sanzione principale, avente natura pregiudiziale rispetto a quella accessoria, non impugnabile autonomamente. (Nella fattispecie è stata dichiarata la nullità del procedimento davanti al giudice di pace in quanto instaurato solo nei confronti dell’Ufficiale Territoriale del Governo titolare della legittimazione passiva per la sanzione accessoria senza procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in qualità di legittimato passivo per le contravvenzioni emesse dal Corpo Forestale dello Stato). (Cass. Civ., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24826) [RIV-0903P220]

Responsabilità da sinistri stradali - Nesso di causalità - Accertata condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada - Presunzione assoluta - Esclusione.
In tema d’incidenti stradali, l’accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento, in quanto tale rapporto dev’essere oggetto d’indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata. (Fattispecie in tema d’omicidio colposo da sinistro stradale, in cui la Corte ha annullato la sentenza d’appello per vizio di motivazione in ordine all’effettiva rilevanza causale nella determinazione dell’evento dell’accertato superamento dei limiti di velocità). (Cass. Pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37094) [RIV-0903P221]

Obblighi di comportamento verso la polizia - lnottemperanza all’invito di fermarsi - Illecito amministrativo di cui all’art. 192 nuovo c.s. - Sentenza.
L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, c.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. (Cass. Pen., Sez. I, 25 settembre 2008, n. 36736) [RIV-0903P223]

Contratti in genere - Contratto atipico - Parcheggio - Non custodito - Furto di autovetture parcheggiata - Dovere di custodia - Esclusione.
Il Comune o l’azienda a cui venga affidata la gestione di area di parcheggio sono liberi di scegliere nell’ambito dell’autonomia contrattuale, il tipo di parcheggio (se custodito o non) da evidenziare nel regolamento da affiggere all’ingresso ed a varie parti della infrastruttura, sicché l’utente che superi col proprio veicolo il dispositivo d’accesso e lo parcheggi all’interno di parcheggio non custodito conclude un contratto atipico di locazione di area. (Corte di Appello Civile di Milano, Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 460) [RIV-0903P231]

 


a cura di Franco Corvino

Giovedì, 22 Ottobre 2009
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