Dispositivi di limitazione della velocità, o sistemi analoghi, montati a bordo degli autoveicoli delle categorie M2, M3, N2, N3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzi omessi …. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIDirezione generale per la MotorizzazionePREMESSA Con Decreto ministeriale del 14 maggio 2004, pubblicato sulla GU n. 172 del 24 luglio 2004, e Decreto ministeriale del 19 novembre 2004, pubblicato sulla GU n. 50 del 02 marzo 2005, sono state recepite rispettivamente: - la direttiva 2004/11/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore; - la direttiva 2002/85/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità ai fini dell’utilizzo su strada di talune categorie di autoveicoli. L’innovazione introdotta dalle direttive predette rispetto alle precedenti, consiste nell’estensione anche ai veicoli delle categorie M2 ed N2 e della categoria M3 (con massa massima fino a 10 t) dell’obbligo di essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi. Tale obbligo, infatti, era previsto dalle direttive 92/24/CEE e 92/6/CEE per i soli veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3. Il quadro applicativo risultante dal “combinato disposto” delle due direttive in questione è particolarmente complesso, tenuto conto che, in sede di recepimento della direttiva 2002/85/CE, è stata accordata la deroga consentita dall’articolo 4, punto 3, della direttiva 92/6/CEE e che, inoltre, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle disposizioni della direttiva 2004/11/CE, applicare, su richiesta dei costruttori interessati, la procedura di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni. Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito, le disposizioni attuative, derivanti dall’azione combinata delle citate direttive, in relazione : - alla prima immatricolazione a far data dal 1° gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE;- all’adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.
1. Prima immatricolazione a far data dal 1° gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE
Come già evidenziato, la direttiva 2004/11/CE impone, a far data dal 1° gennaio 2005, a tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, di essere dotati, ai fini dell’immatricolazione, di dispositivi limitatori di velocità, o sistemi analoghi, aventi le caratteristiche individuate dalla direttiva 92/24/CEE. Conseguentemente, in relazione a quanto esposto nella premessa, si ritiene di poter individuare i seguenti tre casi: 1.1 veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3: per tali veicoli l’obbligo della conformità alla direttiva 92/24/CEE ai fini dell’immatricolazione è già, da tempo, a regime e, quindi, nulla è variato rispetto alle procedure di immatricolazione; 1.2 veicoli della categorie M3 (con massa massima fino a 10 t) ed N2 (con massa massima superiore alle 7,5 t): per tali categorie di veicoli si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati, ma non conformi alla direttiva sopra indicata, conformemente alla consueta procedura di “fine serie” adottando il criterio previsto nell’allegato XII alla direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2. In allegato si fornisce l’elenco delle Case costruttrici che hanno presentato le domande di deroga; 1.3 veicoli delle categorie M2 ed N2 (con massa massima inferiore o pari a 7,5 t): tali veicoli sono esonerati dall’obbligo di essere muniti di dispositivi limitatori di velocità fino al 31 dicembre 2007. Nessuna ulteriore deroga è consentita oltre tale termine.
2. Adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE La direttiva 2002/85 prevede che i veicoli appartenenti alle categorie M2 - M3 - N2 - N3 (vedi successiva precisazione), ai fini dell’utilizzo su strada, siano muniti di un dispositivo, conforme alla pertinente direttiva, che ne limiti la velocità entro i valori stabiliti dalla medesima direttiva 2002/85/CE. Tale prescrizione, con riferimento ai veicoli circolanti non dotati all’origine del limitatore di velocità conforme alla 92/24/CEE, comporta l’obbligo del montaggio e/o della taratura del limitatore di velocità, entro i termini massimi indicati nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l’obbligo di cui sopra riguarda le seguenti categorie di veicoli : - veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988; - veicoli delle categorie M3 (con massa massima fino a 10 t), M2 ed N2 immatricolati dal 1° ottobre 2001 la cui omologazione/approvazione sia avvenuta, per quanto concerne la verifica delle emissioni inquinanti, in conformità alla direttiva 88/77/CEE come modificata dalla direttiva 1999/96/CE e successive; - veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2005, fruendo di quanto disposto ai precedenti punti 1.2 e 1.3. Si precisa, altresì, che l’obbligo di cui sopra non riguarda, comunque, tutti i veicoli la cui velocità massima è, per costruzione, inferiore a quella prescritta, in relazione alla categoria di appartenenza, dalla direttiva 2002/85/CE.
Tabella riepilogativa delle prescrizioni recate dalla direttiva 2002/85/CE
N.B. Dalla data indicata per l’obbligatorietà ai fini del trasporto internazionale, i veicoli non possono essere utilizzati per tale scopo fino all’adeguamento alla direttiva a seguito del montaggio e/o della taratura del limitatore di velocità. (1) Esclusi i veicoli immatricolati entro il 31.12.2004 incluso. Con riferimento alle scadenze ultime per l’adeguamento, contrassegnate con (*) nella precedente tabella, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, alla prima revisione utile successiva al termine applicabile, che i veicoli per cui ricorre l’obbligo siano muniti di dispositivo limitatore di velocità rispondente alle caratteristiche fissate, mediante controllo degli elementi che saranno indicati nel decreto dirigenziale relativo alle procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità, di prossima emanazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)
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