Roma, 15 marzo 2005
Prot. n. 579-MOT2/B Ai Direttori dei SIIT Trasporti
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Impianti per l’alimentazione dei motori degli autoveicoli con gas
di petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG). |
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
LORO SEDI
Agli Uffici Periferici del
Dipartimento Trasporti Terrestri
LORO SEDI
In merito ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute recentemente
circa l’obbligo di eseguire la prova di tenuta delle tubazioni
(cosidetta prova idraulica) negli impianti citati in oggetto, si forniscono
le seguenti informazioni.
La citata prova fu introdotta nella legislazione nazionale dall’art.
351 del Regolamento di esecuzione del previgente Codice della Strada,
emanato nell’anno 1959. La prescrizione trovava la sua ratio nel
sistema normativo all’epoca vigente che non prevedeva, per le tubazioni
per l’adduzione di gas compresso, alcuna forma di approvazione
che garantisse la sicurezza dell’impianto in relazione a prefissate
sollecitazioni massime.
L’avvento di nuove norme internazionali sull’argomento, recepite
nella legislazione nazionale, ha però profondamente modificato
il quadro di riferimento.
L’adozione di tubazioni omologate in relazione alle disposizioni
recate dal regolamento UN/ECE n.67/01 (per il GPL), e dal regolamento
UN/ECE n. 110 (per il CNG) rende, evidentemente, non più indispensabile
l’effettuazione della prova idraulica sulle tubazioni medesime.
In merito all’argomento è comunque opportuno fornire alcune
schematizzazioni:
a. per quanto concerne gli impianti per l’alimentazione con
GPL, stante il carattere obbligatorio della normativa internazionale,
che prevede l’omologazione delle relative tubazioni ai sensi del
predetto regolamento UN/ECE n. 67, la prova idraulica sulle tubazioni
non è più ricorrente;
b. per quanto concerne gli impianti per l’alimentazione
con CNG, per i quali sono facoltativamente applicabili le disposizioni
recate dal regolamento UN/ECE n. 110, (oltre naturalmente a quelle previste
dalla normativa nazionale), si possono distinguere due casi:
• tubazioni non omologate, per le quali vigono ancora le disposizioni
del previgente Codice della Strada che prescrivono l’esecuzione
della prova idraulica;
• tubazioni omologate ai sensi del predetto regolamento, per le
quali la prova idraulica non è più indispensabile.
Nel caso di impianti che utilizzano tubazioni omologate, la voce "D-PROVA
IDRAULICA" contenuta nel modello di dichiarazione dell’allestitore,
riportato negli allegati III alle circolari prot. 1671-4102 del 22.05.01
(per il CPL) e prot. 4043-MOT2/C (per il CNG), farà riferimento
ad una verifica sull’impianto, effettuata dall’allestitore
medesimo, mediante l’utilizzazione di appositi strumenti, finalizzata
a rilevare che in fase di esercizio non si verifichino fuoriuscite di
gas.
IL DIRETTORE (dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)
Nota: documento
consultabile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it
sezione normativa
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