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Circolari 16/03/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Impianti per l’alimentazione dei motori degli autoveicoli con gas di petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG)1

Circolare Prot. 579-MOT2/B del 15/03/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circolare Prot. 579-MOT2/B del 15/03/2005


Impianti per l’alimentazione dei motori degli autoveicoli con gas di petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG)1

Roma, 15 marzo 2005                                                                                           Prot. n. 579-MOT2/B Ai Direttori dei SIIT Trasporti

OGGETTO:

Impianti per l’alimentazione dei motori degli autoveicoli con gas di petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG).

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

LORO SEDI
Agli Uffici Periferici del
Dipartimento Trasporti Terrestri

LORO SEDI

In merito ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute recentemente circa l’obbligo di eseguire la prova di tenuta delle tubazioni (cosidetta prova idraulica) negli impianti citati in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.
La citata prova fu introdotta nella legislazione nazionale dall’art. 351 del Regolamento di esecuzione del previgente Codice della Strada, emanato nell’anno 1959. La prescrizione trovava la sua ratio nel sistema normativo all’epoca vigente che non prevedeva, per le tubazioni per l’adduzione di gas compresso, alcuna forma di approvazione che garantisse la sicurezza dell’impianto in relazione a prefissate sollecitazioni massime.

L’avvento di nuove norme internazionali sull’argomento, recepite nella legislazione nazionale, ha però profondamente modificato il quadro di riferimento.
L’adozione di tubazioni omologate in relazione alle disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n.67/01 (per il GPL), e dal regolamento UN/ECE n. 110 (per il CNG) rende, evidentemente, non più indispensabile l’effettuazione della prova idraulica sulle tubazioni medesime.

In merito all’argomento è comunque opportuno fornire alcune schematizzazioni:
a
. per quanto concerne gli impianti per l’alimentazione con GPL, stante il carattere obbligatorio della normativa internazionale, che prevede l’omologazione delle relative tubazioni ai sensi del predetto regolamento UN/ECE n. 67, la prova idraulica sulle tubazioni non è più ricorrente;
b. per quanto concerne gli impianti per l’alimentazione con CNG, per i quali sono facoltativamente applicabili le disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n. 110, (oltre naturalmente a quelle previste dalla normativa nazionale), si possono distinguere due casi:
• tubazioni non omologate, per le quali vigono ancora le disposizioni del previgente Codice della Strada che prescrivono l’esecuzione della prova idraulica;
• tubazioni omologate ai sensi del predetto regolamento, per le quali la prova idraulica non è più indispensabile.

Nel caso di impianti che utilizzano tubazioni omologate, la voce "D-PROVA IDRAULICA" contenuta nel modello di dichiarazione dell’allestitore, riportato negli allegati III alle circolari prot. 1671-4102 del 22.05.01 (per il CPL) e prot. 4043-MOT2/C (per il CNG), farà riferimento ad una verifica sull’impianto, effettuata dall’allestitore medesimo, mediante l’utilizzazione di appositi strumenti, finalizzata a rilevare che in fase di esercizio non si verifichino fuoriuscite di gas.


IL DIRETTORE (dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)


Nota: documento consultabile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it sezione normativa


 

Mercoledì, 16 Marzo 2005
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