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Circolari 18/02/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico

Circolare Prot. 525/MOT2/C del 15/02/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circolare Prot. 525/MOT2/C del 15/02/2005
Macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico

Prot.n. 525/MOT2/C                                                                                                                                            Roma, 15 febbraio 2005

OGGETTO:

Macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 + 4 (ex MOT 2)

Al C.S.R.P.A.D.
Via di Settebagni, 333
00138 ROMA

Ai C.P.A.
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T.
LORO SEDI

All’ANIMA
Via Battistotti Sassi, 11/B
20133 MILANO

All’ASCOMAC
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

All’UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22-A
00161 ROMA

All’UNIMA
Via Savoia, 82
00198 ROMA

Come è noto con circolare prot. n. 382/4811 del 19 marzo 1987 è stato stabilito che le macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico, in base alle norme del Codice della strada, potevano essere classificate quali macchine agricole operatrici semoventi, ma non quali trattori agricoli. Nella medesima circolare è stato disposto, inoltre, che le omologazioni locali dei veicoli indicati in oggetto, classificati trattori agricoli, già concesse con validità temporanea, non potessero essere prorogate alla loro scadenza.
Successivamente con circolare prot. 1352/4871 del 12 novembre 1999, al fine di eliminare ogni disparità di trattamento tra costruttori, è stato consentito, su richiesta del costruttore, il rilascio di omologazioni limitate per piccole serie a veicoli indicati in oggetto, classificati quali trattori agricoli, aventi validità temporanea con scadenza improrogabile alla data 6 maggio 2002.
Tanto premesso, considerato che la proposta dell’Amministrazione, rivolta alla Commissione incaricata delle modifiche al Codice della strada, di modificare al punto 2) lettera b) dell’articolo 57 le parole “ trainabili dalle trattrici agricole” con le parole “ trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) numero 3” , non ha avuto riscontro, e visto che, allo stato attuale, in ambito comunitario alle macchine indicate in oggetto vengono già riconosciute da altre Amministrazioni dell’Unione Europea omologazioni comunitarie quali trattori agricoli a ruote, si ritiene opportuno che per le suddette macchine possano essere rilasciate omologazioni comunitarie, all’ovvia condizione che le medesime risultino rispondenti a tutte le direttive particolari dirette ai trattori agricoli a ruote.
Con l’ottenimento dell’omologazione comunitaria, avrà corso anche la procedura di trasposizione per l’immatricolazione degli esemplari della macchina, secondo le disposizioni contenute nella circolare prot.n. 576/M3/B2 del 04 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)


Venerdì, 18 Febbraio 2005
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