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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 132
 

Pedoni che attraversano fuori dalle strisce devono essere tassativamente multati
A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione

 

 

(ASAPS). I pedoni che attraversano la strada fuori dalle strisce pedonali devono essere tassativamente multati. A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione che ha convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla Polizia Municipale di Massa nei confronti di E.B. colpevole di aver attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali sistemati ad una distanza di 20 metri dal luogo dell’attraversamento. Inoltre, si legge sempre nella sentenza emessa dai giudici del Palazzaccio, “nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente la colpa è sempre sua”. La sanzione amministrativa nei confronti di E.B. era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004. Inutilmente l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, fra l’altro, che nel verbale con cui era stato multato mancava l’indicazione della norma violata. La seconda sezione civile (sentenza 11421) ha respinto il ricorso di E.B. e ha osservato che legittimamente era stato multato avendo “attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell’attraversamento”. Ancora la Suprema Corte spiega che per violazioni del codice della strada “la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione dove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa”. (ASAPS)

Il testo completo della sentenza è reperibile sul sito www.asaps.it


 

Incidente causato da insidie stradali, deve risarcire l’ente incaricato della manutenzione della strada
Questo è l’orientamento della Corte di Cassazione

 

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(ASAPS). Gli incidenti provocati da lavori in corso, buche o insidie non segnalate devono essere risarciti dai responsabili della manutenzione della strada. A stabilirlo è la sentenza n. 11709 emessa dai giudici dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. I giudici del “Palazzaccio” hanno infatti completamente ribaltato le conclusioni del Giudice di Pace di Roma che, nel 2003, aveva condannato un automobilista e la sua assicurazione a risarcire i danni causati da un incidente avvenuto a Fiumicino quasi 10 anni fa. Il conducente era infatti uscito di strada per colpa di un tombino sporgente ed era finito contro un’auto in sosta. Secondo il Giudice di Pace la colpa era tutta del guidatore perché andava troppo veloce. Ma la Cassazione ha accolto il ricorso sottolineando che la circostanza fondamentale, per stabilire di chi è la colpa, era l’assoluta mancanza di ogni segnalazione che avvertisse del rischio rappresentato da un tombino sporgente. “L’omessa segnalazione dei lavori e del tombino – scrivono gli ‘Ermellini’ – ha avuto una rilevanza causale in ordine al sinistro”. Un cartello di segnalazione, precisa la Corte, “avrebbe consentito di adottare le manovre di emergenza necessarie, in particolare ridurre la velocità, ed evitare l’incidente” o almeno, aggiunge la Cassazione, “evitarne le conseguenze dannose”. La sentenza del Giudice di Pace è stata annullata con rinvio e il nuovo giudizio dovrà stabilire il “grado di negligenza” dell’ente responsabile della manutenzione della strada, per stabilire quantomeno l’obbligo a partecipare con una quota al risarcimento dei 6.000 euro di danni. (ASAPS)

 


 

Massimario di Legittimità

 

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Modifiche introdotte all’art. 186 c.s. dal D.L. n. 92/2008 - Possibilità di ricorrere, ai fini dell’accertamento, ai dati sintomatici esterni - Sussistenza
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, pur nell’attuale formulazione dell’art. 186 c.s. (quale da ultimo modificata dal D.L. n. 92/2008, conv. con modif. in legge n. 125/2008), il suddetto stato può essere accertato, per tutte e tre le ipotesi ivi previste, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, fermo restando che dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi. (Cass. Pen., Sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48297) [RIV-0904P298]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Testo dell’art. 186, comma 8, c.s., precedente la modifica da parte del D.L. n. 107/2007 - Sottoposizione del conducente a visita medica - Preventiva sospensione della patente a seguito di accertamento del reato - Necessità - Disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 107/2007 - Accertamento sanitario contestuale alla sospensione cautelare della patente - Ammissibilità - Limiti
In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, secondo l’art. 186 del codice della strada, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, il Prefetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, può ordinare al conducente di sottoporsi a visita sanitaria solo contestualmente o successivamente all’ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, in quanto tale provvedimento deve necessariamente conseguire all’accertamento del reato. Peraltro la regolamentazione risulta solo parzialmente modificata dal citato D.L. n. 117 che ha introdotto, limitatamente ai casi di un accertamento di un tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro, la possibilità da parte del Prefetto di disporre immediatamente la visita medica, sospendendo contestualmente la patente di guida, in via cautelare, fino all’esito dell’accertamento sanitario. (Cass. Civ., Sez. II, 6 ottobre 208, n. 24688) [RIV-0904P298]

Inquinamento - Rifiuti – Raccolta di veicoli fuori uso - Autorizzazione - Mancanza - Reato – Successione normativa
L’attività di raccolta di vicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, già prevista come reato dall’art. 51, comma primo, lett. a) D.L.vo n. 22 del 1997, è nuovamente considerata tale dall’art. 256, comma primo, D.L.vo n. 52 del 2006. (Cass. Pen. Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41835) [RIV-0904P301]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - Termine - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 201 c.s. - Conseguenze - Decorrenza dalla data dell’accertamento della violazione - Fattispecie in tema di notificazione della contestazione non andata a buon fine per «indirizzo insufficiente»
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all’accertamento nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per «indirizzo insufficiente» grava sull’amministrazione l’onere di provare che l’identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l’espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell’omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione non essendo stata fornita dall’amministrazione alcuna prova in ordine all’impossibilità della tempestiva identificazione del destinatario in quanto la dizione «indirizzo insufficiente» non evidenziata la non corrispondenza della residenza con il luogo risultante nei pubblici registri). (Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2008, n. 27936) [RIV-0904P300]

Inquinamento - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Veicoli abbandonati dai proprietari su suolo pubblico - Reato di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo n. 22/1997 - Configurabilità
In tema di rifiuti devono considerarsi tali i veicoli da tempo abbandonati dai proprietari sul territorio pubblico, sicché il prelievo e il successivo deposito degli stessi in maniera incontrollata sul territorio comunale integra il reato di cui all’art. 51, comma secondo, D.L.vo n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo D.L.vo n. 152 del 2006. (In motivazione la Corte ha precisato che l’acquisizione della connotazione di rifiuto non è subordinata al perfezionamento della procedura prevista, per il ritrovamento di cose, dagli artt. 927 ss, c.c. (Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38409) [RIV-0904P301]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Natura di sanzione amministrativa accessoria – Applicazione con la sentenza di patteggiamento – Necessità
E’ illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che tale sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con il rito di cui all’art. 444 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 40591) [RIV-0904P308] 

Lesioni personali - Colpose - Investimento di pedone in autostrada - Prevedibilità - Condizioni - Configurabilità del reato
Integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest’ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l’agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell’autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile). (Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2008, n. 41029) [RIV-0904P304]

Segnalazioni acustiche e luminose - Uso - Sorpasso al di fuori dei centri abitati - Fari abbaglianti - Utilizzo - Necessità - Modalità
In tema di circolazione stradale, integra la violazione del combinato disposto dell’art. 153, commi primo e quarto, codice della strada, la condotta di colui che, accingendo ad eseguire la manovra di sorpasso al di fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione, non faccia uso intermittente dei proiettori di profondità al fine di accertare la possibilità di effettuare la manovra e di avvertire della stessa il veicolo che precede e quelli eventualmente provenienti in senso contrario. (Cass. Pen., Sez. IV, 31 ottobre 2008, n. 40914) [RIV-0904P306]

Ricettazione – Elemento oggettivo – Possesso di veicolo con il numero di telaio abraso – Configurabilità del reato – Concorso con il reato di falso – Sussistenza
Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l’abrasione di un marchio di fabbrica – che impedisce l’identificazione del mezzo – ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell’oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore. (Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 38887) [RIV-0904P308]

Guida in stato di ebbrezza - Successione di leggi penali - Termine di prescrizione applicabile - individuazione
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), c.s. ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall’art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38020) [RIV-0904P311]

Limiti alla circolazione - Zona a traffico limitato - Transito da parte di autovettura a noleggio con conducente - Condizioni - Esercizio della potestà regolamentare del Comune - Legittimità - Possesso di apparecchio «telepass» - Necessità - legittimità costituzionale dell’obbligo - Esclusione
In tema di circolazione stradale, poiché la disposizione dell’articolo 11, comma terzo, della legge 15gennaio 1992, n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente «l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi», va coordinato con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che «i taxi possono circolare … liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali», non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune. Peraltro, il regolamento comunale che, come nel caso di specie, condizioni l’esercizio di tali facoltà, oltre che ad autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio «telepass», non è in contrasto con i principi espressi dagli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, in virtù dell’interesse pubblico sotteso alla previsione in quanto rivolta a regolare l’esercizio della circolazione e ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto, l’adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l’esercizio del diritto d’impresa. (Cass. Civ., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24827) [RIV-0904P310]

 


a cura di Franco Corvino

Giovedì, 03 Settembre 2009
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