Prot.
n.
M/2413-12
Roma 26 Gennaio 2005 |
OGGETTO: |
articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in
modo automatico delle violazioni al limiti di velocità. |
Il ministero degli Interni ribadisce la validità degli accertamenti in
automatico o eseguiti in assenza dell’organo di polizia stradale delle
violazioni previsti dagli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176, solo se
eseguiti con apparecchiature debitamente omologate per lo specifico
impiego e solo se utilizzate su strade, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse,
individuate con decreto del Prefetto.
E’
l’orientamento espresso con circolare del 26 gennaio u.s., fornendo
una interpretazione dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f) del C.d.S.,
come modificato dal dall’art. 4 del DL 121/2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.
MINISTERO
DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione
Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali
del Governo
Area III — Sistema Sanzionatorio Amministrativo
Ai
Sigg. Prefetti
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta
Il
decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1°
agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada,
ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale
di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni
possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura
essere accertate in assenza dell’organo di polizia stradale, purché
il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature
debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell’art. 201
del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze
interpretative, in particolare in relazione alla necessità di
ulteriore omologazione del dispositivi attualmente in uso per la rilevazione
delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b)
e f) del comma 1-bis del citato articolo 201.
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio
orientamento con circolare n. 51 del 25 giugno s.a., che si richiama
integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti
in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3,
142, 148 e 176 cds sono correttamente effettuati solo qualora vengano
eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica
omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso
non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati
solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella
loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente Ufficio
della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha
convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148
e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati
in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza
degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature
debitamente omologate, solo sulle strade individuate all’articolo 4
del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi
previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis "dell’articolo
201, così come formulata, facendo riferimento solo all’accertamento
effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto
legge 20 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168…" sembrerebbe operare una tacita abrogazione,
nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe
il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia
di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente
condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate
dell’articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate
le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata
e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter
dell’articolo 201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni
di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
il Prefetto conserva la competenza all’individuazione delle strade,
diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero
di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature,
si può procedere agli accertamenti con le modalità previste
all’articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti
con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione
delle SS.LL. sull’esigenza di dare massima diffusione sul territorio
delle indicazioni fornite con la presente nota.
IL
DIRETTORE CENTRALE
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