Napoli Illegittima la legge della Regione che regola l’uso degli autovelox sulle strade di sua proprietà La decisione della Corte Costituzionale
(ASAPS) – Illegittima la legge della Regione Campania che regola l’uso degli autovelox sulle strade di proprietà regionale. A deciderlo è la Corte Costituzione che ha evidenziato due profili di illegittimità. “La disciplina della circolazione stradale è materia esclusiva dello Stato”, ha spiegato la Corte motivando la sentenza, con un riferimento alla riforma del Titolo V: secondo la Consulta il ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza si è rimesso per denunciare l’incompetenza della Regione Campania, merita accoglimento. Gli Ermellini contestano l’intervento della legge regionale relativamente alla missione degli apparecchi (articolo 2, comma 1), secondo il quale: “ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi”. La disposizione contrasta però con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta lesiva delle prerogative statali, vietando l’uso repressivo degli apparecchi e si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda l’art. 5, recante “disposizioni inerenti la segnaletica”, e disciplina la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo. Anche in questo caso le prescrizioni regionali sono, però, diverse da quelle stabilite dalla legge statale e contrastano con l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che prevede, invece, l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. (ASAPS)
Massimario di Merito e di Legittimità
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Etilometro - Tasso alcolemico - Calcolo. In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, l’omessa indicazione della seconda cifra decimale del valore di alcolemia non deve essere intesa come la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più precisi forniti dalla strumentazione disponibile. (Nella fattispecie il valore accertato era di 1,5 g/l ed il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c., c.s. e non già ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b). (Cass. Pen., Sez. IV, 6 aprile 2010, n. 12904) [RIV-1005P383]
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. - Concorso fra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 c.s. - Configurabilità – Condizioni. In tema di rapporti tra il reato di cui all’art. 334 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 c.s., escluso che si sia in presenza di un concorso apparente di norme, dovendosi invece ritenere che i due illeciti possano concorrere tra loro, deve tuttavia ritenersi che tale concorso intanto possa concretamente ravvisarsi in quanto l’abusiva circolazione con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sempre sanzionabile ai sensi dell’art. 218 c.s., dia anche luogo, per la sua durata o le sue modalità, ad un effettivo deterioramento del veicolo stesso (non identificabile con la semplice usura) ovvero sia sintomatico di una volontà tesa a sottrarlo al vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro. (Cass. Pen., Sez. VI, 10 marzo 2010, n. 9472) [RIV-1005P386]
Patente - Ricezione di marca di concessione governativa contraffatta - Mancata apposizione sulla patente - Fatto penalmente rilevante - Esclusione – Ragioni. La condotta consistente nell’acquisto, ricezione o detenzione di valori di bollo contraffatti non è, di per sé, sanzionabile penalmente, se non quando ad essa faccia seguito l’effettivo uso di tali valori, previsto come reato dall’art. 464 c.p. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione per avere ricevuto una marca da bollo per patente di guida contraffatta). (Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio 2010, n. 7760) [RIV-1005P390]
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione - Verbale - Ricorso al prefetto - Termine di sessanta giorni - Sospensione dei termini ai sensi della L. n. 742/1969 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza. La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un “vulnus” agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) Il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204 bis dello stesso codice della strada, che determina l’instaurarsi di un vero e proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini. (Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170) [RIV-1005P391]
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Danneggiamento di immobile causato da incendio di autovettura parcheggiata nelle vicinanze - Evento prodotto dalla circolazione stradale - Configurabilità – Conseguenze. La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del D.L.vo n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell’assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore). (Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108) [RIV-1005P395]
Depenalizzazione- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Rilevabilità d’ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto di opposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione avverso verbale di accertamento per violazioni al vigente codice della strada. L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell’omologazione dell’apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall’interessato con l’atto di opposizione al verbale di accertamento). (Cass. Civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656) [RIV- 1005P405]
Velocità - Limiti fissi - Accertamento - Apparecchi rilevatori - Preventiva informazione agli automobilisti della loro installazione - Obbligo ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 121/2002, conv. nella L. n. 168/2002 - Ambito di applicabilità - Successiva estensione per effetto dell’art. 3 del D.L. n. l17/2007, conv. nella L. 11. 160/2007 - Portata - Conseguenze - Fattispecie in tema di accertamento tramite telelaser. L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1 bis, lett. Q del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 e lo “ius superveniens” di cui all’art. 8 del D.L. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel 2003). (Cass. Civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656) [RIV-1005P405]
da il Centauro n.142
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