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ROMANIA. Conversione reciproca delle patenti di guida. Modifiche
delle procedure previste nell’accordo.
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Indirizzi
omessi….
A seguito dell’incontro svoltosi con le competenti Autorità diplomatico
consolari per la soluzione delle problematiche riscontrate in sede di
conversione delle patenti rumene e segnalate da codesti Uffici, si è
giunti alla determinazione di promuovere le iniziative necessarie per
la modifica dell’art. 8 dell’accordo entrato in vigore il 20/08/2002.
Nelle more dell’applicazione della disposizione oggetto di modifica
è stato concordato di adottare nuove modalità operative
per la conversione dei documenti di guida rumeni, osservando quindi
procedure parzialmente difformi da quelle indicate nell’accordo predetto.
Peraltro i rappresentanti delle Autorità estere hanno segnalato
la presenza di numerosi casi di patenti rumene false ed hanno proposto
che tutti i documenti da convertire siano sempre accompagnati da traduzione
e attestazione di autenticità, rese entrambe dalle Rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia.
Si illustrano di seguito le nuove procedure da adottare.
Tutti coloro che richiederanno la conversione della patente di guida
rumena dovranno presentare a codesti Uffici, oltre alla consueta documentazione,
una certificazione resa dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare
che riporti la traduzione, l’attestazione di autenticità e la
fotocopia del documento di guida da convertire. La firma del Console
dovrà essere legalizzata presso la Prefettura.
Per esigenze connesse all’applicazione di norme comunitarie, nonchè
a modifiche intervenute di recente nella legislazione italiana con l’introduzione
della patente a punti, la certificazione consolare dovrà anche
riportare la data del primo conseguimento dell’abilitazione alla guida,
e in caso di patente derivante da conversione estera, lo Stato che ha
rilasciato la patente poi sostituita in Romania.
Le istanze di conversione prive della certificazione consolare non verranno
accettate dagli Uffici.
Con nota n. 3978/M340 del 31/10/2003 è stato comunicato, fra
l’altro, a codesti Uffici che “dalla data del 02/10/1995, in Romania,
per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C e D è
necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti
rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data
del 02/10/1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono
valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita
prima o dopo le predette categorie C1, C e D).”
Le Autorità estere hanno fatto presente che si sono verificati
casi sporadici di patenti conseguite dopo il 02/10/1995 e riportanti
la categoria B con data successiva a quella della categoria C. Qualora
presso gli Uffici Provinciali venissero ancora presentate patenti rumene
con tale anomalia, le Rappresentanze diplomatico-consolari forniranno,
su richiesta scritta da parte di codesti Uffici, tutti gli elementi
informativi necessari, per consentirne la conversione.
Si invitano codesti Uffici Provinciali a restituire le patenti rumene
convertite alle Autorità competenti con una nota che specifichi
la motivazione della restituzione, unitamente ad un elenco dei documenti
trasmessi.
Si informa, infine, che l’Ambasciata rumena in Roma ha assunto l’impegno
di rendere note le nuove procedure concordate sul proprio sito internet,
per darne ampia diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI |