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Circolari 07/02/2005

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SULLA PATENTE A PUNTI DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA - Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 – Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO  SULLA PATENTE A PUNTI DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 – Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 — Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

• ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
• ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI

e, per conoscenza,
• AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
• AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
• ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
• ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
• AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
• AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
• AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
• AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
• AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA 

1. Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — I Serie Speciale — Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.

Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, dell’art. 126-bis del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che:
<<nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>, anziché <<nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>.

La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente.

A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che <<l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui  il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, C.d.S.>>

L’obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.

In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di applicazione del citato comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo.


2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere:


a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all’organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;

b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all’obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall’art 180, comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433).

c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 C.d.S si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
 

3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati

Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.

 

4. Modifiche alle direttive già impartite

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

 

4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8, C.d.S."

Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Per l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 C.d.S, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell’art. ..... C.d.S determina la decurtazione di n. .... punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, C.d.S.".


Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".


4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente:

" Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."

Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato all’indirizzo www. poliziadistato.it.


Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 



per il Capo della Polizia
Firmato (Piscitelli)


Lunedì, 07 Febbraio 2005
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