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Corte di Cassazione 26/10/2010

Giurisprudenza di legittimità - Precedenza - Precedenza di fatto - Attraversamento di incrocio - Condizioni

(Cass. Pen., sez. IV, 5 ottobre 2009, n. 38671)

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto”, a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro mezzo era entrato nel suo campo visivo). (Cass. Pen., sez. IV, 5 ottobre 2009, n. 38671) [RIV-1007-7P637] Art. 145

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Martedì, 26 Ottobre 2010
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