da
"Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti"
Sono pervenute a questa Sede richieste di chiarimenti in merito alle
disposizioni contenute nella cicolare in oggetto in particolare per quanto attiene:
- legittimazione delle associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli ad accedere agli sportelli degli uffici della motorizzazione;
- modalità per l’attestazione, da parte delle imprese agricole
non sottoposte all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77, della
titolarità dell’impresa.
In merito al primo punto, nel confermare il divieto di accedere agli
sportelli della motorizzazione per le associazioni di categoria delle
imprese agricole, si chiarisce che l’art. 14 comma 13 del decreto
legislativo 29 marzo 2004 n.99 che recita “la legge 8 agosto 1991,
n.264, non si applica all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto relativa….” non individua
esplicitamente le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli
quali soggetti legittimati a svolgere attività di consulenza
normalmente svolta dai soggetti qualificati ai sensi della legge 264/91.
Per quanto riguarda il secondo punto, preso atto che l’art. 2 comma
3 della legge 25 marzo 1997 n.77 esenta dall’iscrizione al registro
delle imprese i produttori agricoli di cui all’art. 34 del D.P.R.
633/72, si chiarisce che gli stessi, in luogo dell’autocertificazione
attestante l’iscrizione nel registro delle imprese, possono produrre
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell’art. 47 del T.U. 445/2000 che attesti la titolarità
di impresa o azienda agricola del dichiarante.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio DONDOLINI)
Circolare
Prot. MOT3/596/M360 del 31/01/2005
Ministero
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione
Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci,
36 00157 ROMA
Ex MOT. 3
Prot. n. 596M360Roma,
31 gennaio 2005
Ai Direttori
dei Settori Trasporti dei SIIT
LORO SEDI
A tutti gli
Uffici Periferici D.T.T.
LORO SEDI
Alla Regione
Siciliana
Assessorato
Trasporti
Turismo e
Comunicazioni
Direzione
Trasporti
Via Notarbartolo,
9
PALERMO
All’Assessorato
Regionale
Turismo Commercio
E Trasporti
Direzione
Compartimentale
M.C.T.C.
per la Sicilia
Via Nicolò
Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia
Autonoma di Trento
Servizio
Comunicazioni e
Trasporti
Motorizzazione
Lungadige
San Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia
Autonoma di Bolzano
Ripartizione
Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale,
3b
Via Crispi,
10
BOLZANO
e, p.c.: All’Automobile
Club d’Italia Via
Marsala, 8 ROMA
All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi,
25
ROMA
Alla ConfederTAAI
Via Laurentina,
569
ROMA
All’A.N.D.A.C.
Via Monteverde,
86
ROMA
All’A.S.I.A.C.
Via Domodossola,
23
ROMA
All’A.I.D.A.C.
Piazza del
Popolo, 970
VITTORIA
(RG)
OGGETTO:
Chiarimenti relativi alla circolare 4509/M360 del 29/10/2004 recante disposizioni
per l’immatricolazione e trasferimento della proprietà delle
macchine agricole.
Sono
pervenute a questa Sede richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni
contenute nella cicolare in oggetto in particolare per quanto attiene:
-
legittimazione
delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli ad accedere
agli sportelli degli uffici della motorizzazione;
-
modalità
per l’attestazione, da parte delle imprese agricole non sottoposte
all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art.
2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77, della titolarità dell’impresa.
In
merito al primo punto, nel confermare il divieto di accedere agli sportelli
della motorizzazione per le associazioni di categoria delle imprese agricole,
si chiarisce che l’art. 14 comma 13 del decreto legislativo 29 marzo
2004 n.99 che recita "la legge 8 agosto 1991, n.264, non si applica
all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto relativa…." non individua esplicitamente le associazioni
di categoria degli imprenditori agricoli quali soggetti legittimati a
svolgere attività di consulenza normalmente svolta dai soggetti
qualificati ai sensi della legge 264/91.
Per
quanto riguarda il secondo punto, preso atto che l’art. 2 comma 3
della legge 25 marzo 1997 n.77 esenta dall’iscrizione al registro
delle imprese i produttori agricoli di cui all’art. 34 del D.P.R.
633/72, si chiarisce che gli stessi, in luogo dell’autocertificazione
attestante l’iscrizione nel registro delle imprese, possono produrre
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.
47 del T.U. 445/2000 che attesti la titolarità di impresa o azienda
agricola del dichiarante.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio DONDOLINI)
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