Fissata per l’anno 2005 una quota massima di 79.500 stranieri
extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra
ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro
autonomo.
Lo ha comunicato il Ministero del Welfare, con la circolare n. 1 del 25
gennaio 2005, richiamando il DPCM
17 dicembre 2004 recante la programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005.
In particolare le quote di ingresso per esigenze di lavoro a carattere
stagionale sono stabilite in 25.000 unità e riguardano:
• i cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
• i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto;
• tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
(Altalex, 28 gennaio 2005)
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell’immigrazione
CIRCOLARE
N. 1 /2005
OGGETTO:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 concernente
"Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005"
Prot.
n.: Serv/ 14 / SDG IMM/ 05
Allegati n. 11
Roma, 25 gennaio 2005
invio a
mezzo fax
Alle Direzioni
Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni
Provinciali del Lavoro
per il tramite delle
Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia
Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia
Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione
Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste
Alla Regione
Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati
Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero
degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti
Roma
Al Ministero
dell’Interno
-Gabinetto del Ministro
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza-
Direz. C.le dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-
Direz. C.le per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo
Roma
All’ INPS–Direzione
Generale Roma
I. Contenuto
del DPCM: le quote di ingresso
Si comunica
che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei
Conti l’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17.12.2004 (Allegato 1), recante la programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno
2005.
Il DPCM,
come anticipazione delle quote annuali d’ingresso, fissa una quota
massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio
dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere
stagionale, e per lavoro autonomo.
Nell’ambito
della quota massima prevista sono ammessi, all’art. 6, n. 25.000
lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli
ingressi per lavoro stagionale è stato determinato in tale misura,
ridotta rispetto a quella fissata nell’anno precedente, in considerazione
del fatto che una parte importante della domanda di lavoratori stagionali
viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dell’Unione
Europea il primo maggio 2004 e i cui ingressi per l’anno 2005 sono
stati programmati con separato provvedimento.
Le quote
di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
- cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
Nell’ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5
contengono l’ulteriore specificazione delle quote d’ingresso.
In particolare, l’art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per
motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E.
residenti all’estero di nazionalità non predeterminata,
riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona.
L’art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo
per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse
per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori
di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale
e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e
privati. All’interno di tale quota e nell’ambito dei tipi
di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
L’art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di
lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a
lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela,
inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative già
fornite con riferimento all’analoga quota prevista per l’anno
2004. L’inserimento nell’elenco implica l’accertamento,
da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito
dell’origine italiana entro il grado prescritto. E’ previsto
che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione
dell’elenco attraverso il sistema informatizzato “SILES”
di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.
L’elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini
di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche
agli oriundi di nazionalità uruguaiana e venezuelana. In ogni
caso in cui l’inserimento nell’elenco non risultasse verificabile
attraverso il sistema “SILES”, esso può essere documentato
mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica
o consolare che vi ha provveduto.
L’art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per
lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all’estero,
appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM,
sono così ripartiti:
• 3.000 cittadini albanesi
• 3.000 cittadini tunisini
• 2.500 cittadini marocchini
• 2.000 cittadini egiziani
• 2.000 cittadini nigeriani
• 2.000 cittadini moldavi
• 1.500 cittadini dello Sri Lanka
• 1.500 cittadini del Bangladesh
• 1.500 cittadini filippini
• 1.000 cittadini pakistani
• 100 cittadini somali
• 700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di
riammissione.
****
II.1 Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste
di autorizzazione al lavoro
Questo Ufficio, nel fissare le modalità d’applicazione del
DPCM, stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione
al lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita
da Ufficio Postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data,
anche l’orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da
Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche
l’orario di invio, l’utente interessato ha l’onere di
richiedere che l’indicazione dell’orario –da esprimere
necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La
Società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni
ai propri dipendenti addetti all’accettazione delle raccomandate
presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare
automaticamente l’orario di spedizione, affinché costoro
ne effettuino, su richiesta dell’interessato e alla sua presenza,
l’annotazione manuale.
La domanda
va redatta in conformità ai modelli che si accludono. I moduli
predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di assunzione
richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all’assunzione
nel settore del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo corrispondente
–Allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda l’autorizzazione
all’assunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo determinato,
indeterminato o stagionale, in settori diversi da quello dei servizi
domestici, essa va presentata facendo uso del distinto apposito modulo
-Allegato 3. In entrambi i casi è necessario unire alla domanda
il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero,
sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno; lo schema di contratto da utilizzare è
riportato nell’allegato n . 4.
La domanda
di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi
secondo le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione
Provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività
lavorativa dovrà effettuarsi. E’ necessario avvertire che
i moduli di cui agli allegati n. 2-3-4 corrispondono nella sostanza
a quelli definiti ed introdotti con la circolare n. 55 del 28.7.2000
e da allora in uso. La citata circolare, che ne contiene la rispettiva
illustrazione, è pubblicata e consultabile nel sito internet
del Ministero “www.welfare.gov.it”, nell’area “norme”
ed in corrispondenza dell’argomento “tematiche sociali”.
Le uniche variazioni introdotte attengono al necessario inserimento
tra la documentazione che il richiedente è tenuto ad allegare
alla domanda anche di: 1) copia del proprio documento d’identità
(e del permesso di soggiorno in corso di validità se il richiedente
è cittadino extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di
altro documento valido per l’espatrio) del lavoratore straniero.
Per il resto il contenuto dei moduli è rimasto sostanzialmente
invariato, consistendo i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti
di carattere formale (aggiornamento dell’importo del bollo e degli
importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario
inoltro per posta, etc.).
L’inoltro
della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il
medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.
Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l’invio
cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi
è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri
associati.
La Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminerà e
definirà le domande di autorizzazione al lavoro pervenute secondo
l’ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto
della data e dell’orario di spedizione risultanti dal timbro postale.
II.2 Modalità e termine iniziale di presentazione delle domande
di attestazione di disponibilità in quota finalizzate alla conversione
del permesso di soggiorno
Per le richieste
finalizzate al rilascio dell’attestazione di disponibilità
in quota per conversione del permesso di soggiorno, si seguiranno le
seguenti modalità di presentazione.
La richiesta
di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato non stagionale -ai sensi dell’art. 14, comma
5, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai
sensi dell’art. 38, comma 7, del DPR n. 394/1999 (conversione del
permesso di lavoro stagionale nei confronti del lavoratore straniero
stagionale che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli
l’anno precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello
Stato di provenienza)- va presentata facendo uso del modulo allegato
(Allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta
dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto
di lavoro subordinato redatto utilizzando l’apposito modulo (Allegato
n. 4). Il contratto così sottoscritto tra le parti è condizionato
unicamente all’effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno
per lavoro.
La richiesta
di attestazione finalizzata alla conversione del permesso di studio
in permesso di soggiorno per lavoro autonomo –ai sensi dell’art.
14, comma 5, del DPR n. 394/1999- va presentata facendo uso dell’apposito
specifico modulo (Allegato n. 6).
Le richieste
di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le indicazioni
contenute nei rispettivi moduli, devono essere inoltrate alle DPL competenti
esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale
e delle modalità di spedizione come sopra stabiliti per l’inoltro
delle richieste di autorizzazione al lavoro.
III. Autorizzazione
al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto
Con particolare
riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni,
a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28
luglio 2000. Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui
occorre verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente,
il requisito della capacità economica a sostenere le spese per
retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere.
Al riguardo si stabilisce che la capacità economica è
da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito
annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto
all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da
assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale così
stabilito sarà pertanto l’unico termine di riferimento da
utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello
provinciale, determinate con la circolare n. 55/2000, non più
operanti per effetto della presente disposizione. Rimane confermato
che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare
anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi
o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza
sulla base di un’autocertificazione dei medesimi.
***
IV. Distribuzione delle quote
Inoltre, ai fini dell’immediata attuazione del decreto, questo
Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione
tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale
(Allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale
(Allegato n. 8-quota riservata a singole nazionalità; Allegato
n. 9-quota destinata a stranieri di nazionalità non predeterminata).
Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della
quota specifica riservata, dall’art. 5, a dirigenti o personale
altamente qualificato, limitatamente all’80% (800 unità)
del suo ammontare complessivo (Allegato n. 10). La parte residua (pari
a 200 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come
riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità,
assegnazioni aggiuntive.
Ugualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro
autonomo che l’art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione
è stata attuata limitatamente all’ 80% (1.000 unità) del
totale (Allegato n. 11). La parte residua (pari a 250 unità)
è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare
per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.
Con particolare
riguardo alle tabelle allegate sub 7-contenente la ripartizione delle
quote per lavoro stagionale, sub 8-contenente la distribuzione delle
quote riservate a singole nazionalità e sub 9 –contenente
la ripartizione della quota prevista dall’art. 2 a favore di stranieri
di nazionalità non predeterminata, sono necessarie le avvertenze
di seguito precisate ai punti a), b), c), d), e).
1.
Tenuto conto dell’entità delle quote riservate a specifiche nazionalità,
si stabilisce che la quota fissata (dall’art. 2) senza predeterminazione
della nazionalità di destinazione – considerata nella tabella
allegato n. 9 “Altre nazionalità” - sia utilizzata
con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalità diverse da
quelle espressamente previste dall’art. 5.
2.
Mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota “Altre
nazionalità” destinata agli ingressi diversi da quelli per
motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente
devoluta, nella misura di 5.000 unità, ad assunzioni da effettuare
nel settore dell’edilizia; tale porzione di quota è ripartita,
restando stabilito che gli Uffici di assegnazione la utilizzeranno esclusivamente
per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva
specifica destinazione. La determinazione è giustificata dalla
valutazione del fabbisogno di manodopera straniera proveniente dal settore
delle costruzioni edili e dalla considerazione dell’attuale quadro
economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari
a 10.000 unità, rimane destinata agli ingressi per le assunzioni
da effettuare in tutti i restanti settori.
3.
Con la tabella allegato 8, riguardante le quote riservate a singole
nazionalità, non si è fatto luogo alla ripartizione dei
cento ingressi previsti in favore dei cittadini Somali; questa Direzione
Generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la modalità
indicate più sotto, terrà il computo generale delle autorizzazioni
al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota
e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento.
4.
La quota per lavoro stagionale (di cui all’art. 6), quella prevista
dall’art. 2 e quelle riservate, dall’art. 5, a Albanesi, Tunisini, Marocchini,
Egiziani, Moldavi e Srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti,
una parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo
Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:
-ingressi per lavoro stagionale 200
-Albanesi
300
-Tunisini 350
-Marocchini 350
-Egiziani 250
-Moldavi 450
-Srilankesi 100
-Altre nazionalità
-ingressi per
motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona 600
-Altre nazionalità
–ingressi per
settori diversi da quello del
lavoro domestico o di assistenza
alla persona non destinati all’
edilizia 1.500
L’accorgimento
è diretto a realizzare le seguenti finalità.
d.1) La
porzione non ripartita delle quote per Albanesi, in ragione di 200 unità,
per Tunisini, in ragione di 200 unità, per Marocchini, in ragione
di 200 unità, per Egiziani, in ragione di 100 unità, per
Moldavi, in ragione di 150 unità, per “Altre nazionalità-ingressi
per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla
persona non destinati all’edilizia”, in ragione di 1.000 unità,
viene trattenuta allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle domande
di assunzione di manodopera da impiegare nella realizzazione dei preparativi
connessi all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Torino
2006 nonché nell’esecuzione delle c.d. "Grandi Opere".
Per “Grandi Opere” si intendono le infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in
attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel D.P.E.F.-Documento
di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L’ufficio provinciale,
ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederà
innanzitutto a verificare che la manodopera è richiesta per essere
adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" ovvero
di preparativi connessi con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali
di Torino 2006 e, una volta accertata l’esistenza di tutti i presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro, chiederà a questo
ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell’Ufficio regionale,
l’assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria
per darvi corso. Questa Direzione generale effettuerà l’assegnazione,
attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali
secondo l’ordine di arrivo.
d.2) La
porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale, in ragione
di 200 unità, delle quote, di cui all’art. 5, per Albanesi,
in ragione di 100 unità, per Tunisini, in ragione di 150 unità,
per Marocchini, in ragione di 150 unità, per Egiziani, in ragione
di 150 unità, per Moldavi, in ragione di 300 unità, per
Srilankesi, in ragione di 100 unità, nonché delle quote
per “Altre nazionalità-ingressi per motivi di lavoro domestico
o di assistenza alla persona”, in ragione di 600 unità e
per “Altre nazionalità-ingressi per settori diversi da quello
del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all’edilizia”,
in ragione di 500 unità, viene trattenuta in vista della realizzazione
di progetti speciali di selezione e di formazione all’estero.
5.
La quota (prevista dall’art. 5) di 700 cittadini di "altri paesi
non appartenenti all’Unione Europea che concludano accordi" in
materia immigratoria attualmente non è utilizzabile. Essendo
precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà utilizzabile
e sarà distribuita solamente dopo la loro conclusione.
La restante
quota per lavoro non stagionale prevista dal DPCM all’ articolo 4 non
è stata ripartita. Questa Direzione Generale, sulla scorta dei
dati monitorati secondo le modalità indicate più sotto,
terrà il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che
verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di
fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento.
Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti
allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni,
al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari
tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
V. Ulteriori indicazioni operative
Per l’esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale
assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto
già definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel
caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative
stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni
collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale
di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell’esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta diretta
ad ottenere l’ulteriore autorizzazione in collegamento con la prima
già rilasciata può essere presentata all’ufficio
provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le
richieste di autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di
ingresso fuori quota); è anzi consigliabile che gli interessati
si avvalgano di tale facoltà, implicando la richiesta in esame,
per sua natura, tempi di trattazione particolarmente ristretti.
Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla
conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono
verificare unicamente che l’istante sia in possesso di un permesso di
soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna
rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.
Per la gestione
delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione
verrà messa a disposizione degli Uffici un’applicazione
informatica, in corso di approntamento, denominata Sistema Informativo
Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari - S.I.L.E.N.. L’applicazione
è destinata a incorporare, a decorrere dal corrente anno 2005,
il SILES e nel suo quadro continuerà ad operare, secondo le modalità
già in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori neocomunitari.
Con separata
circolare saranno fornite le indicazioni sulle modalità di funzionamento
del SILEN, avuto riguardo ai cittadini extracomunitari, e le istruzioni
per il suo utilizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato: Giuseppe Maurizio Silveri
ALLEGATI
• Allegato
n. 1 - DPCM 17 dicembre 2004
• Allegato n. 2
• Allegato n. 3
• Allegato n. 4
• Allegato n. 5
• Allegato n. 6
• Allegati nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11
|