Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza

da Il Centauro n. 131
 

Semaforo rosso? La foto non vale se non c’è il Vigile a fermare il trasgressore per validare quanto accertato dall’immagine.
Ma poi la sua parola vale davvero? Perché ormai anche quella viene messa in dubbio Un’altra sentenza “storica” della Cassazione, destinata a far discutere (e ricorrere) a lungo. Ma è già finita, in Italia,la voglia di sicurezza stradale?

(ASAPS) MILANO – Non abbiamo mai sposato la tesi dell’elettronica a tutti i costi: un po’ perché affidarsi completamente ad un occhio elettronico, ad un grande inquisitore automatico, non ci sembra il modo migliore di fare prevenzione; un po’ perché scegliere un luogo ove piazzare un radar o una telecamera dovrebbe servire a cancellare un Punto Nero. Invece, purtroppo, le scelte di molte amministrazioni sembrano essere state motivate più da esigenze di cassa che dalla vera necessità di creare sicurezza. Ma la sentenza n. 7338 della Seconda Sezione Civile della Cassazione, la seconda consecutiva “contro” il processo di safe-keeping che è in corso di realizzazione sulla strada, non ci trova per niente d’accordo. La determinazione assunta dagli Ermellini dice – in buona sostanza – che è sempre necessaria la presenza di un operatore di polizia stradale per validare la ripresa di un apparecchio di rilevamento. Come dire: bella foto, ma serve un vigile od un poliziotto per dire che la stessa è anche vera. Così, un automobilista di Modena che era stato immortalato in flagranza di superamento di un semaforo rosso, si è visto accogliere il ricorso dopo aver incassato un primo rigetto proprio dal Giudice di Pace della città emiliana, che aveva confermato la validità del verbale confermando la legittimità dell’operato della Polizia Municipale. Ok. 1-0 per chi ama passare col rosso. Vorrà dire che per ridurre la mortalità agli incroci le amministrazioni dovranno assumere personale per vigilarli tutti, almeno quelli più pericolosi, sperando però che qualche giudice – è già successo – non dica poi che la parola di un Pubblico Ufficiale, che la Legge dice essere “vera fino a querela di falso”, non basti. È già successo: la sentenza n. 9909/2001 (presidente Corrado Carnevale), nella quale venne accolto il ricorso di un automobilista multato dalla polizia provinciale di Pesaro per aver sorpassato in prossimità di un’intersezione, il quale affermò di essere stato invece al lavoro a 25 km da quell’incrocio e che, quindi, gli accertatori si erano senz’altro sbagliati. Il caso di specie è estremamente simile e costituisce un precedente davvero pericoloso: a noi, sia chiaro, non interessano le tasche dei contribuenti, ma la loro salute qui connessa alla trasgressione. Il cittadino aveva ricevuto la multa fatta con Photored e, dunque, non aveva potuto sollevare le proprie legittime obiezioni, dato che nessuno lo aveva fermato sul posto. Il regolamento al CDS consente questo tipo di accertamenti, ma le maglie dell’interpretazione sono, purtroppo, molto larghe. Non resta che ricominciare daccapo, magari scrivendo una norma più chiara, dalla quale sia evidente che quando una violazione sia chiara, l’autore venga sanzionato. Come accade, in fondo, in tutto il resto del mondo civile. Altrimenti, gente, lasciamo perdere e a chi tocca tocca… ma non si pianga dopo. (ASAPS)


Roma
Minorenne senza casco coinvolto in un incidente, i genitori non lo hanno “educato correttamente”
Lo stabilisce una sentenza della Suprema Corte di Cassazione

(Asaps), Roma – Se il figlio minorenne, coinvolto in un incidente stradale col proprio motorino, non porta il casco al momento del fatto, può costituire una prova che i genitori non hanno adempiuto in modo sufficiente “all’obbligo di una corretta educazione”. E’ quanto si deduce dalla sentenza n. 9556 della Terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in base alla quale i genitori di V. N., dovranno risarcire i danni alla famiglia di un ragazzo, R. M., che nel 1990, a bordo di una Vespa, morì ad Avigliano (Potenza) nello scontro con il motorino guidato dal loro figlio. I genitori di V. N. avevano cercato di dimostrare che il ragazzo era abbastanza maturo, tanto da avere anche un lavoretto in una carrozzeria. I giudici del “palazzaccio”, però, nel confermare la condanna della Corte d’appello di Potenza, hanno sottolineato che “lo stato di immaturità, il temperamento e l’educazione del minore possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco e aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne”. Nella sentenza, si ricorda che un padre e una madre hanno sempre l’obbligo di “vigilanza e di educazione di un figlio”: per questo motivo, se il minore rimane coinvolto in un illecito, i genitori devono dimostrare di avere “impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità”. I genitori, quindi, devono compiere i doveri “di natura inderogabile, finalizzati a correggere comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”. (ASAPS)

 


 

Massimario di Legittimità

Riciclaggio - Elemento oggettivo - Autovettura di  provenienza delittuosa - Manomissione del numero di telaio od alterazione di detto numero sulla carta di circolazione.
Integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che manometta il numero di telaio di un’autovettura di provenienza delittuosa ovvero alteri detto numero sulla carta di circolazione, poiché entrambe le operazioni mirano ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della res. (Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 38581) [RIV-0809P774]

Segnaletica stradale - Apposizione del cartello stradale di divieto di sosta - Condizioni.
In tema di codice della strada, non incide, sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona, l’eventuale mancanza delle indicazioni che ai sensi dell’ articolo 77, settimo comma, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. Infatti, l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità dell’apposizione del segnale stesso, la quale sarà correlata come per tutti gli atti amministrativi - alla provenienza dell’ordine dall’autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte. (Nella specie l’obbligatorietà del divieto di sosta derivava dalla pacifica esistenza di una legittima ordinanza sindacale, adottata nel rispetto di tutti i presupposti di legge; la S.C, ha pertanto accolto il ricorso del comune secondo cui il giudice di pace dal quale il verbale di contestazione era stato annullato - aveva ritenuto erroneamente illegittima l’installazione del cartello stradale perché privo dell’indicazione degli estremi del provvedimento di apposizione). (Cass. Civ., Sez. II, 31 luglio 2007, n. 16884) [RIV-0809P774]

Sosta, fermata e parcheggio – Portatore di handicap – Auto munita di contrassegno invalidi.
Non è consentito il parcheggio alle auto munite di apposito contrassegno invalidi nelle aree riservate alla sosta auto dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, trattandosi di peculiari categorie deputate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica incolumità, le cui zone di parcheggio riservate debbono essere in alcun modo occupate da soggetti estranei, anche se disabili, atteso il rischio di serio intralcio alla loro attività. (Cass. Civ., Sez. II, 14 agosto 2007, n. 17689 [RIV-0809P774]

Sosta, fermata e parcheggio - Natura della fermata - Fase della circolazione.
In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la «fermata» costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37631) [RIV-0809775]

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Confisca - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Applicabilità - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.
Anche sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 213, comma 2 sexies, c.d.s., introdotta dall’art. 2, comma 169, del D.L. n. 262/2006, conv., con modif., in legge n. 286/2006, continua ad essere applicabile la sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motoveicoli qualora gli stessi siano adoperati per commettere un reato (nella specie, quello di guida in stato di ebbrezza). (Cass. Pen., Sez. I, 28 ottobre 2008, n. 40080) [RIV-0901P39]

Guida in stato di ebbrezza - Successione di leggi penali - Reato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 251/2005 - Termine di prescrizione applicabile - Individuazione.
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato d’ebbrezza commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strad., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall’art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte ha precisato che l’applicazione della norma incriminatrice come modificata dal D.L. n. 117 del 2007 comporta anche l’applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato meno favorevole per l’imputato). (Cass. Pen., Sez. IV, 10 ottobre 2008, n. 38558) [RIV-0901P40]

Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Corsie preferenziali - Autovetture a noleggio con autista - Necessità di preventivo rilascio di apparecchio “telepass” a pagamento - Legittimità - Transito privo di autorizzazione - Infrazione amministrativa - Conseguenze.
In tema di infrazioni al codice della strada, deve ritenersi legittima ex artt. 5 e 11 della legge n. 21 del 1992 (c.d. legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea), l’ordinanza comunale che impone, alle autovetture a noleggio con autista, il preventivo rilascio di un apparecchio telematico (telepass) a pagamento per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) ed alle corsie preferenziali. Ne consegue che in difetto dell’autorizzazione comunale, trova applicazione anche nei confronti di chi per motivi di lavoro deve utilizzare le zone a traffico limitato e le corsie preferenziali, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 del codice della strada, senza che possa configurarsi alcuna violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro stabiliti dall’art. 23 Cost. (Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942) [RIV-0901P42]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - A mezzo posta - Disciplina precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 - Assenza del destinatario - Consegna al custode dello stabile - Invio di raccomandata con ricevuta di ritorno - Necessità - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento dell’infrazione, ai sensi dell’art. 7 L. n. 890 del 1982 - nel regime applicabile ratione temporis, prima della modifica introdotta dall’art. 36, comma secondo quater, D.L. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008 - ove la consegna del piego, per l’assenza del destinatario, sia avvenuta nelle mani del custode dello stabile di residenza di quest’ultimo, non è necessario l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale adempimento, infatti, è stato introdotto dal D.L. citato ed è imposto per le notifiche successive all’entrata in vigore di quest’ultimo. (Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2008, n. 23589) [RIV-0901P44]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Fattispecie in tema di rilevamento di transito con semaforo rosso.
Il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell’atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un’autovettura con il segnale rosso. (Cass. Civ., Sez. II, 29 agosto 2008, n. 21816) [RIV-0901P45]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Preavviso di fermo - Danno al patrimonio - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. (Cass. Civ., Sez. II, 23 luglio 2008, n. 20301) [RIV-0901P48]

Guida in stato di ebbrezza - Modifiche introdotte dal D.L. n. 117/2007· Autonomia delle fattispecie incriminatrici - Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Necessità - Esclusione - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Possibilità.
Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell’art. 186 c.s. dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, ancorché le stesse si riferiscano tutte alla condotta di guida in stato di ebbrezza. (Nuovo C.S., art. 186). Ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 186 c.s., anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice. (Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 28547) [RIV-0901P50]

Giudice di pace - Procedimento - Sentenza - Motivazione - Omessa - Opposizione a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada - Negazione della sussistenza della prova del fatto - Difetto di motivazione - Motivazione apparente  -Configurabilità.
Ricorre il vizio di omessa motivazione nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di pace, in sede di opposizione ad un verbale di contestazione per un’infrazione amministrativa al codice della strada, afferma in sentenza apoditticamente che sia stata data la prova dell’insussistenza del fatto contestato, omettendo di evidenziare il contenuto della prova medesima. (Nel caso di specie, nella sentenza cassata, il giudice aveva fondato l’accoglimento dell’opposizione esclusivamente nella base “dell’espletata istruttoria” e “delle considerazioni approfondite minuziosamente dall’avvocato del ricorrente”). (Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 19041) [RIV-0901P51]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Verbale relativo - Deposito ex art. 366, comma 1, c.p.p .- Omissione - Conseguenze - Mera irregolarità dell’atto.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest” non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 2008, n. 24876) [RIV-0901P53]

 


a cura di Franco Corvino

Lunedì, 27 Luglio 2009
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK