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Circolari 31/12/2004

Ministero dell ’Interno
Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

(Circolare n.300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30/12/2004)

Ministero dell ’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni

e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 

***


N. 300/A/1/36006/101/3/3/14                                                                   Roma, 30 dicembre 2004

Oggetto:

Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

 

                                                                                                                           Indirizzi omessi...

 

Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie Generale del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2004 che, ai sensi dell’articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l’adeguamento biennale delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dal Codice della Strada e che troverà applicazione dal prossimo 1° Gennaio 2005.

 

Il decreto ha individuato, altresì, una serie di norme (all.1), entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.

 

Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell’utenza, l’articolo 1, comma 529, della c.d. Legge Finanziaria 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana, ha introdotto nell’articolo 195 C.d.S. il comma 3-bis che impone, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l’arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50 diventa 51,00; 50,98 diventa 51,00).

 

La norma richiamata deve essere applicata in sede di irrogazione della sanzione. Ne consegue che il decreto ministeriale di cui all’art. 195 C.d.S. continuerà a calcolare l’entità delle sanzioni amministrative considerando anche eventuali numeri decimali, mentre sul verbale di contestazione o nella ordinanza ingiunzione di pagamento la somma deve subire gli aggiustamenti sopra delineati. Inoltre il tenore del comma 3-bis dell’art. 195 C.d.S., introdotto dalla  Legge Finanziaria 2005, deve essere interpretato in un’ottica di semplificazione delle procedure e del rapporto con l’utenza, nel senso che l’arrotondamento in argomento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art. 195, comma 3 C.d.S.

 

Per immediatezza di consultazione ed uniformità di comportamento, in allegato alla presente sono riportati gli importi delle sanzioni pecuniarie oggetto di adeguamento da parte del richiamato decreto ministeriale, per ciascuno dei quali è stato già calcolato l’arrotondamento (all. 2). Analoga operazione di arrotondamento è stata effettuata per le sanzioni amministrative che non sono state oggetto di adeguamento (all. 3).

 

L’arrotondamento all’unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all’art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L’importo di tali somme qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro (es. 69,666 diventa 69,67; 69,664 diventa 69,66; 69,665 diventa 69,67).

 

Anche se, per effetto dell’arrotondamento sopraindicato, saranno minori le problematiche connesse a casi di pagamento insufficiente o erroneo, soprattutto per la prima fase di applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative, si richiama l’attenzione dei Compartimenti della Polizia Stradale, sul contenuto della circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. M/2413/13 del 20 novembre 2003 (applicazione dell’art. 389 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.) trasmessa a Codesti Uffici con nota n. 300/A/45864/101/20/21/10 del 15 dicembre 2003, che, nella gestione amministrativa dei verbali, evidenziava l’esigenza di tener adeguatamente in considerazione i possibili errori in cui l’utenza poteva incorrere nell’effettuazione del pagamento in misura ridotta, soprattutto quando assolutamente irrisoria appariva la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto richiesto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Per ogni utilità, si comunica che copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                  Piscitelli


 

 

 

 



 

Venerdì, 31 Dicembre 2004
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