(ASAPS) NAPOLI - Il lavoratore a casa per malattia non può andare in moto. A deciderlo è la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l’utilizzo della moto denota “una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e ne ritarda la guarigione”. In base a questo principio, la sezione Lavoro ha parzialmente accolto il ricorso di una clinica di Napoli che si era opposta al reintegro di un suo dipendente, un aiuto medico specialista in geriatria, assunto part-time. Il medico, nel periodo di malattia per un’artrosi all’anca, era stato sorpreso a guidare una motocicletta per recarsi al mare e poi per raggiungere un Centro dove svolgeva una seconda attività come direttore sanitario. I giudici di Piazza Cavour non hanno contestato tanto il doppio lavoro, per gli impieghi part-time “non può essere ritenuta vietata tout court”, quanto il fatto che il medico nonostante l’artrosi all’anca, si fosse messo alla guida di una moto di grossa cilindrata per recarsi prima in spiaggia e poi alla seconda attività lavorativa. Secondo gli “Ermellini” il comportamento tenuto dall’uomo è indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute, oltrechè dimostrativo del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di una attività ludica o lavorativa. Di diverso avviso era stata la Corte d’Appello di Napoli che, nel luglio 2005, aveva revocato il licenziamento del medico, sostenendo che l’aver guidato una moto di grossa cilindrata e il fatto di essersi recato al mare non erano attività “in contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da comprometterne ulteriormente la guarigione. Contro la decisione favorevole al medico, la Clinica ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’utilizzo della motocicletta in malattia per recarsi al mare non era un atteggiamento propriamente tipico di un malato”. La sezione lavoro (sentenza 9474), ha accolto questo punto della protesta e ha ricordato che “l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono indici di una scarsa attenzione ai doveri di cura e ritardano la guarigione”. Toccherà ora alla Corte d’Appello di Napoli riesaminare il caso. (ASAPS) |
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