Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 30/12/2004

Ministero dell ’Interno
Elenco delle sanzioni amministrative aggiornate dal decreto 22.12.2004, e arrotondate ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis, C.d.S.

(Circolare n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 30/12/2004)

Ministero dell ’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni

e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 

***


Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4                                                       Roma, 30 dicembre 2004

Torna alla circolare

Allegato 2

Elenco delle sanzioni amministrative aggiornate dal decreto 22.12.2004, e arrotondate ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis, C.d.S.

Ove era prevista la sanzione da € 19,95 a  €  81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 21,00 a €  85,00

Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 35,00 a €  143,00

Ove era prevista la sanzione da € 40,95 a €  81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 43,00 a €  85,00

Ove era prevista la sanzione da €  68,25 a €  275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 71,00 a  € 286,00

Ove era prevista la sanzione da €  81,90 a € 164,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85,00 a  €  172,00

Ove era prevista la sanzione da € 102,90 a € 205,80 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 107,00  a €  214,00

Ove era prevista la sanzione da € 127,05 a € 509,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 132,00 a €  530,00

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  143,00 a €  573,00

Ove era prevista la sanzione da €  270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da  €  282,00 a €  1.128,00

Ove era prevista la sanzione da € 287,70 a € 1.441,65 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  300,00 a €  1.501,00               

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  357,00 a € 1.433,00

Ove era prevista la sanzione da €  541,80 a € 2.168,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  564,00 a €  2.257,00

Ove era prevista la sanzione da €  576,45 a € 2.884,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  600,00 a  €  3.003,00

Ove era prevista la sanzione da €  631,05 a € 2.548,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  657,00 a € 2.653,00

Ove era prevista la sanzione da €  656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  683,00  a €  2.736,00

Ove era prevista la sanzione da €  687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  716,00 a €  2.867,00

Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.083,60 a € 4.337,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  1.128,00 a €  4.515,00
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a €  6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  1.693,00  a €  6.774,00
Ove era prevista la sanzione da € 2.168,25 a €  8.676,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €  2.257,00 a €  9.032,00
NB. La metà del massimo non si arrotonda


 

 

 

 

 

 

 



 

Giovedì, 30 Dicembre 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK