Articolo 7, comma 14, ultimo periodo
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita
con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 7, comma 15-bis
Sanzione da € 652,00 a € 2620,00
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Articolo 23, comma 13-bis
Sanzione da € 4.000,00 a € 16.000,00
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Articolo 79, comma 4 ultimo periodo
Sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
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Articolo 85, comma 4-bis
Sanzione da € 70,00 a € 280,00
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Articolo 86, comma 2
Sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00
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Articolo 86, comma 3
Sanzione da € 70,00 a € 280,00
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Articolo 97, comma 7
Sanzione da € 131,00 a € 524,00
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Articolo 97, comma 8
Sanzione da € 65,00 a € 262,00
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Articolo 97, comma 9
Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 *
*(Importo già corretto per precedente errore materiale nella circolare ministeriale).
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Articolo 97, comma 11
Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00
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Articolo 97, comma 12
Sanzione da € 327,00 a € 1.311,00
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Articolo 97, comma 13
Sanzione da € 65,00 a € 262,00
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Articolo 116, comma 13-bis
Sanzione da € 516,00 a € 2.065,00
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Articolo 143, comma 11
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 143, comma 12
Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 271,00 a € 1.084,00
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Articolo 145, comma 10
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 146, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 148, comma 15
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 148, comma 16
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 168, comma 9
Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00
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Articolo 168, comma 9-bis
Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00
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Articolo 168, comma 9-ter
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 170, comma 6
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 171, comma 2
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 172, comma 8
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 172, comma 9
Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 34,00 a € 138,00
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Articolo 173, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
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Articolo 174, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 174, comma 5
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 174, comma 7-bis
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00
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Articolo 178, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 178, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 178, comma 4-bis
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00
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Articolo 179, comma 2-bis
Sanzione da € 800,00 a € 3.200,00
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Articolo 179, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 688,00 a € 2.754,00
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Articolo 189, comma 5
Sanzione da € 250,00 a € 1.000,00
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Articolo 191, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
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Articolo 213, comma 2-ter
Ove era prevista la sanzione da € 1.549,37 a € 6.197,48 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.549,00 a € 6.197,00
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Articolo 214, comma 1
Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00
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Articolo 214, comma 8
Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00
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