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Circolari 30/12/2004

Ministero dell'interno
Elenco della sanzioni escluse dall’adeguamento previsto dall’art.195,comma 3 C.d.S.,che tuttavia ai sensi dell’art.195 comma bis del C.d.S., sono oggetto del solo arrotondamento laddove necesssario.

(Circolare n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 30/12/2004)

Ministero dell ’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni

e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 

***


Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4                                                          Roma, 10 maggio 2004

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Allegato 3

Elenco delle sanzioni amministrative introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 214, escluse dall’adeguamento previsto dall’art. 195, comma 3 C.d.S., che tuttavia ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis C.d.S., sono oggetto del solo arrotondamento laddove necessario:

Articolo 7, comma 14, ultimo periodo

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  €  275,10 la stessa deve intendersi sostituita

con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 7, comma 15-bis

Sanzione da € 652,00 a  € 2620,00

Articolo 23, comma 13-bis

Sanzione da € 4.000,00 a  €  16.000,00

Articolo 79, comma 4 ultimo periodo

Sanzione da € 1.000,00 a  €  10.000,00

Articolo 85, comma 4-bis

Sanzione da € 70,00 a  €  280,00

Articolo 86, comma 2

Sanzione da € 1.500,00 a  €  6.000,00

Articolo 86, comma 3

Sanzione da € 70,00 a  € 280,00

Articolo 97, comma 7

Sanzione da € 131,00 a € 524,00

Articolo 97, comma 8

Sanzione da € 65,00 a € 262,00

Articolo 97, comma 9

Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 *

*(Importo già corretto per precedente errore materiale nella circolare ministeriale).

Articolo 97, comma 11

Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00

Articolo 97, comma 12

Sanzione da € 327,00 a € 1.311,00

Articolo 97, comma 13

Sanzione da € 65,00 a € 262,00

Articolo 116, comma 13-bis

Sanzione da € 516,00 a € 2.065,00

Articolo 143, comma 11

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 143, comma 12

Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a  € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 271,00 a € 1.084,00

Articolo 145, comma 10

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 146, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  €  550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 148, comma 15

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 148, comma 16

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  €  550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 168, comma 9

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a  € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00

Articolo 168, comma 9-bis

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a  € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00

Articolo 168, comma 9-ter

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 170, comma 6

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a €  275,00

Articolo 171, comma 2

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a €  275,00

Articolo 172, comma 8

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a €  275,00

Articolo 172, comma 9

Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a  € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 34,00 a € 138,00

Articolo 173, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a  € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00

Articolo 174, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 174, comma 5

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 174, comma 7-bis

Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a  € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00

Articolo 178, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 178, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 178, comma 4-bis

Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a  € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00

Articolo 179, comma 2-bis

Sanzione da € 800,00 a € 3.200,00

Articolo 179, comma 3

Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a  € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 688,00 a € 2.754,00

Articolo 189, comma 5

Sanzione da € 250,00 a € 1.000,00

Articolo 191, comma 4

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a  € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00

Articolo 213, comma 2-ter

Ove era prevista la sanzione da € 1.549,37 a  € 6.197,48 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.549,00 a € 6.197,00

Articolo 214, comma 1

Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a  € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00

Articolo 214, comma 8

Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a  € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giovedì, 30 Dicembre 2004
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