E’ contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna rilevanza ai centesimo. L’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna fattispecie di cui alla lettere A), B) e C). Peraltro, la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcol emico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimato al centesimo grammo/litro.
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