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Circolari 16/12/2004

Ministero dell'interno
Ambito di applicazione dell’art. 207, comma 4-bis C.d.S.

Circolare n. n. 300/A/1/35453/111/57/1 del 23/11/2004)

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dir.Centr. Polizia Stradale, Ferroviaria,Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Protocollo n. 300/A/1/35453/111/57/1 - Roma 23.11.04
Ambito di applicazione dell’art. 207, comma 4-bis C.d.S.

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti relativi all’ambito di applicazione del comma 4 bis dell’art. 207 cds, introdotto dal DL 27/06/03 n.151, come modificato dalla legge di conversione 01/08/2003 n. 214.
Al riguardo si osserva preliminarmente che l’art. 207, comma 4 bis, ha lo scopo di disciplinare le modalità di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o, in alternativa, del versamento della prevista cauzione da parte di soggetti che, non avendo un rapporto stabile con il territorio italiano, potrebbero sottrarsi all’applicazione di sanzioni amministrative consegu enti alla violazione di norme di circolazione a causa dell’inefficacia e della eccessiva onerosità delle procedure di notificazione dei provvedimenti amministrativi ai cittadini non residenti sul territorio italiano.
In ragione dell’effettivo scopo che la norma intende raggiungere, si deve ritenere che il disposto del comma 4-bis dell’articolo in esame vada riferito solo ai conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea che, pur guidando veicoli immatricolati in Italia, non hanno un rapporto stabile con il territorio italiano.
Secondo questo criterio restano esclusi dall’ambito di applicazione del citato comma 4 bis, i conducenti di veicoli immatricolati in Italia che sono titolari di patenti rilasciate da paesi extracomunitari e che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di società o di imprese italiane aventi la propria sede sul territorio nazionale. Queste persone, infatti, hanno un rapporto stabile con il territorio italiano, d ocumentabile dalla resi denza anagrafica o dal domicilio dichiarato per ottenere il permesso di soggiorno nel nostro paese e necessario, altresì, per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa italiana.
Per consentire l’immediata riconoscibilità del citato rapporto di stabile permanenza nel territorio dello Stato, è necessario che il conducente sia in grado di documentare adeguatamente l’esistenza di una effettiva attività di lavoro dipendente attraverso la lettera di assunzione presso l’impresa o la società italiana o analoga documentazione retributiva o contabile.
Codesti Compartimenti sono pregati di voler fornire le opportune direttive agli Uffici dipendenti affinché la presente abbia la massima diffusione tra tutto il personale.
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO















 

Giovedì, 16 Dicembre 2004
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