In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia 1’art. 126 bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.27 del 2005- il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.(Cass. Civ., sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042) [RIV-1004P322] - Artt. 126-bis, 180 Leggi la sentenza |
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