La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida per illeciti di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, nuovo c.s.). 8Cass. Pen., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41810) [RIV-1005P422] Artt. 189 – 222 c.s.
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