In vista
dell’entrata in vigore, a partire dal 1 luglio 2005, dell’obbligo, per
i maggiorenni che non siano già titolari della patente di guida,
di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori,
si forniscono le istruzioni in ordine alle procedure da applicare per
detti candidati . Con l’occasione, al fine di agevolare la lettura di
tutte le disposizioni in materia di esami per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori, si ripropongono nella
presente circolare, tutte le istruzioni già fornite con le circolari
4985 del 16 dicembre 2003, 2798 del 24 giugno 2004 e 3627 del 16 settembre
2004 che, dalla data della presente circolare devono intendersi abrogate.
Premessa
Come è noto, l’art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive
modificazioni, ha introdotto il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori. Detto certificato, obbligatorio dal 1 luglio
2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della
patente di guida della sottocategoria A1, sarà obbligatorio,
a decorrere dal 1 luglio 2005, anche per i maggiorenni che non siano
titolari di patente di guida.
Tali certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame
di idoneità che consiste in una prova teorica svolta tramite
questionario ed attiene agli argomenti di cui all’art. 1, comma 2, del
DM 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. dell’8 luglio 2003. Nei successivi
paragrafi sono distintamente specificate le procedure d’esame per i
candidati minorenni e per i candidati maggiorenni.
§ 1. Esami dei candidati minorenni.
Per accedere agli esami i candidati minorenni devono obbligatoriamente
frequentare apposito corso presso un istituto scolastico oppure presso
un’autoscuola.
Istituti scolastici ed autoscuole possono richiedere sedute d’esame
presso la loro sede o presso la sede dell’Ufficio provinciale del Dipartimento
per i trasporti terrestri presentando, all’Ufficio provinciale del Dipartimento
per i trasporti terrestri, le domande di ammissione all’esame dei candidati
redatte sulla base del modello previsto dal citato D.M. 30 giugno 2003,
nonché un elenco dei nominativi dei candidati presentati. Sulle
domande d’esame deve essere indicato, oltre all’istituto scolastico
o all’autoscuola presso cui si è frequentato il corso, la data
in cui detto corso è terminato ed il codice fiscale del candidato.
Inoltre, alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti
su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di
veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870:
b) due imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro
delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri);
c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà
o del tutore che firma la richiesta di ammissione all’esame.
Può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha
la residenza in Italia.
1.1. Esami svolti presso le scuole.
Possono accedere agli esami svolti in ambito scolastico i candidati
che hanno frequentato il corso previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 presso un istituto scolastico
o presso un’autoscuola
Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da
oltre un anno.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è
espletata da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri
con l’ausilio dell’operatore responsabile della gestione dei corsi.
Gli esami sono svolti durante l’ordinario orario di servizio del personale
esaminatore, tenuto conto delle esigenze degli Uffici periferici e degli
istituti scolastici, sulla base degli accordi presi in sede locale;
le trasferte sono a carico di questa Amministrazione.
Per quanto riguarda il nastro operativo, l’esaminatore valuterà,
ogni novanta minuti, un numero di candidati non inferiore a 24 candidati
e non superiore a 30. l’identificazione dei candidati sarà attestata
per conoscenza diretta dal responsabile del corso che, a tal fine, apporrà
una sua sigla sul verbale d’esame accanto al nome di ogni candidato
esaminato.
Sul verbale d’esame, il responsabile del corso dovrà anche dichiarare
di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d’esame,
secondo le istruzioni allegate alla presente circolare. (All.1)
Per esigenze organizzative degli Uffici periferici, le sedute d’esame
saranno di norma concesse per un numero minimo di 48 candidati. Questo
numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti
da scuole ubicate nello stesso comune o in comuni vicini. Nel caso in
cui si impiegassero più esaminatori, il suddetto numero deve
essere proporzionalmente aumentato.
I candidati che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico
ma che non hanno potuto svolgere l’esame presso detta struttura possono
sostenere l’esame presso un’autoscuola ovvero presso un Ufficio provinciale
del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della
domanda e dei relativi versamenti, nonché della documentazione
che attesti la frequenza del corso redatta sul modello di cui all’allegato
2.
1.2. Esami svolti presso le sedi delle autoscuole.
I candidati possono sostenere gli esami presso le sedi delle autoscuole
solo a condizione di aver concluso, da meno di un anno, il corso previsto
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno
2003 presso un’autoscuola ovvero presso un istituto scolastico
Gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori presso le sedi delle autoscuole possono svolgersi
durante una ordinaria seduta d’esame di teoria per il conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A e B, a condizione che la seduta
sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati
al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano
distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano
non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati
per ogni singolo turno della seduta.
Le sedute d’esame possono essere richieste sia in orario antimeridiano
che pomeridiano. Eventuali trasferte del funzionario esaminatore o trasferte
in orario straordinario sono a carico dell’autoscuola richiedente.
l’identificazione dei candidati non in possesso di un documento di identità
può avvenire anche a mezzo di fotografia autenticata.
2. Esami dei candidati maggiorenni.
Per quel che concerne gli esami dei candidati maggiorenni, bisogna preliminarmente
considerare che, dalla lettura coordinata dei commi 1 bis, 1 ter e 11
bis dell’art. 116 del codice della strada, non deriva l’obbligo per
i maggiorenni non muniti di patente di guida, che intendono conseguire
il suddetto certificato, di frequentare alcun corso. Il comma 11 bis
citato, infatti, nel dettare la disciplina dello svolgimento dei corsi,
rinvia esclusivamente al comma 1 bis e non anche al comma 1 ter dell’art.
116. Conseguentemente, pur non escludendo la possibilità che
i candidati maggiorenni possano conseguire il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori con le modalità previste dal comma
11 bis dell’art. 116, secondo i programmi stabiliti dal D.M. 30 giugno
2003, si ritiene che gli stessi possano accedere agli esami direttamente
presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
senza obbligo di seguire il corso.
Gli esami presso gli Uffici provinciali sono svolti secondo la programmazione
stabilita dal Direttore dell’Ufficio, rispettando il limite di dodici
candidati per ogni singolo turno della seduta.
Gli esami degli allievi delle autoscuole si svolgono secondo le modalità
già indicate al paragrafo 1.2.
I candidati presentati dalle autoscuole, anche se non hanno seguito
il corso, devono, in ogni caso, essere iscritti nel registro di iscrizione.
I candidati maggiorenni che frequentano un corso presso un istituto
scolastico, potranno sostenere l’esame secondo le modalità previste
dal paragrafo 1.1.
Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda
ed i relativi versamenti valgono le istruzioni fornite al paragrafo
1 con l’eccezione che, in luogo della copia del documento del genitore,
devono presentare copia del proprio documento di identità e devono
essi stessi sottoscrivere la domanda.
Può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha
la residenza in Italia.
Per i cittadini stranieri maggiorenni valgono le regole generali in
materia di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno.
3. Esami orali.
In considerazione delle difficoltà di ordine linguistico o di
natura psicofisica di alcuni candidati, possono sostenere l’esame con
il metodo orale, esclusivamente presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento
per i trasporti terrestri, coloro che:
a) non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla licenza di
scuola media inferiore;
b) non abbiano la cittadinanza italiana e dichiarino di non conoscere
la lingua italiana nella forma scritta;
c) siano affetti da sordomutismo.
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) la richiesta per essere ammesso
a sostenere l’esame orale deve essere corredata da apposita autocertificazione;
nell’ipotesi di cui al punto c) alla domanda deve essere allegato un
certificato medico che attesti la patologia.
l’esame orale consiste in un colloquio che consente l’oggettiva valutazione
della preparazione del candidato. l’esaminatore seguirà, come
traccia, una scheda quiz.
4. Esami dei candidati affetti da dislessia.
Numerosi istituti scolastici ed alcune sedi provinciali dell’Associazione
italiana dislessia, hanno rappresentato le difficoltà incontrate
da candidati affetti da dislessia, per svolgere l’esame per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Preso atto della problematica posta ed acquisito il parere della competente
Direzione Generale del Ministero dell’istruzione, dell’Università
e della ricerca scientifica, si ritiene opportuno prevedere per i candidati
affetti da dislessia, che presentano certificato medico attestante la
patologia, le procedure d’esame che di seguito si indicano.
Per quanto attiene gli esami svolti in ambito scolastico, sulla base
dell’esperienza acquisita e delle segnalazioni prevenute da parte di
numerosi uffici provinciali, si ritiene che la procedura d’esame da
seguire per i candidati dislessici sia da modificare nel modo seguente:
il responsabile del corso, contestualmente alla prova d’esame degli
altri candidati che seguono la procedura ordinaria, leggerà al
candidato le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né
esplicare in alcun modo le proposizioni); il candidato annoterà,
sulla scheda d’esame, la risposta che reputa corretta.
Nel verbale d’esame dovrà essere fatta menzione, accanto al nominativo
del candidato, che lo stesso ha sostenuto l’esame secondo la procedura
indicata nella presente circolare.
I candidati affetti da dislessia che effettuano l’esame presso la sede
dell’Ufficio provinciale saranno esaminati singolarmente dall’esaminatore.
Questi leggerà le domande contenute nella scheda quiz (senza
commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni)al candidato,
che annoterà sulla scheda d’esame la risposta che reputa corretta.
5. Esiti degli esami.
l’esito della prova d’esame dovrà essere comunicato direttamente
dall’esaminatore al candidato alla fine di ogni singolo turno d’esame.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo
gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d’esami, il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente predisposto
dall’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Nel caso di esito negativo, i candidati minorenni potranno, entro un
anno dal termine del corso richiedere, senza limitazioni, di partecipare
ad altre sedute d’esami presso le scuole ovvero presso le autoscuole,
ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri, previa presentazione dell’attestato di cui all’allegato 2.
In caso di esito negativo da parte di candidati maggiorenni, non è
previsto alcun limite alla partecipazione ad altre sedute d’esame, previa
presentazione della domanda di cui al punto 1.
Ai candidati respinti, deve essere restituita solo l’attestazione di
versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, in quanto il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato.
Ai candidati assenti, invece, è consentito prenotare un nuovo
esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.
Sono abrogate le seguenti circolari:
Prot. MOT3/4985/M350 del 16 dicembre 2003
Prot. MOT3/2798/M350 del 25 giugno 2004
Prot. MOT3/3627/M350 del 16 settembre 2004
IL
DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
VISTO
Il Capo del Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero