Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri *** Prot. n. 5239/M362 Roma, 3 dicembre 2004 |
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Oggetto: |
Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta “parallela”, ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni |
Indirizzi omessi... |
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Si intende dare corso, come preannunciato nella Circolare 122/DTT del 28 maggio 2004, alla semplificazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli indicati in oggetto, sulla base delle risultanze conseguite alla applicazione della Circolare 1059/M362 del 16 marzo 2004. Le presenti disposizioni costituiscono perciò seguito di quelle pubblicate nella Circolare ora richiamata ed abrogano di quest’ultima solo quelle in contrasto con esse .
1.Veicoli nuovi di fabbrica, muniti di C.O.C. I dati da trascriversi sulle carte di circolazione saranno desunti esclusivamente dal C.O.C. ivi compresi quelli concernenti le Direttive comunitarie “livello sonoro”, “emissioni”, “consumo” ( punti 45, 46.1, 46.2) soltanto se il C.O.C. è stato rilasciato in data non anteriore all’anno solare precedente quello nel quale è stata richiesta l’immatricolazione. Se invece il C.O.C. è stato rilasciato in data precedente, dovrà essere attestata nei modi d’uso, dal Costruttore o dal legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato dal quale il veicolo proviene, la conformità del veicolo a tutte le Direttive comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione. Nel caso di C.O.C. duplicato tale attestazione dovrà essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del C.O.C. e dovrà inoltre essere prodotta, da parte dell’importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del C.O.C. I “codici di immatricolazione” (OE/OA) se non attestati dal legale rappresentante del Costruttore in Italia dovranno essere individuati utilizzando le apposite transazioni (OMFT/OMNZ) previste dalle procedure informatiche in vigore. Per la immatricolazione dei veicoli di “fine serie” si richiama il disposto della Circolare 587/C3 del 6 marzo 2001.
2.Veicoli nuovi di fabbrica, non muniti di
C.O.C.
Restano in vigore le pregresse disposizioni
che prevedono, tra l’altro, la visita e prova. 3.Veicoli già immatricolati in uno Stato comunitario 3.a Veicoli appartenenti alle categorie L ed M1 I dati da trascriversi nel documento di circolazione saranno desunti da quello originale e, se non integralmente rilevabili da questo, dall’attestato delle caratteristiche tecniche che qualora non rilasciato dalla Autorità statale deve essere da questa legalizzato.Il C.O.C. che in taluni Paesi resta nella disponibilità degli intestatari dei veicoli è, si ricorda, pienamente valido quale attestato delle caratteristiche tecniche. Si ricorda altresì che la documentazione, ad eccezione del C.O.C., se non resa in lingua italiana deve essere integralmente tradotta con traduzione asseverata nei modi di Legge. Non dovrà essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva. Si evidenzia inoltre che dal 1° Luglio 2004 vige in Ambito comunitario la Direttiva 1999/37/CE “Documenti di immatricolazione dei veicoli”, che prevede l’armonizzazione delle carte di circolazione. Queste consistono in “una sola parte” ( è la “parte prima” adottata in Italia con il D.D. 2 novembre 1999 : allegato I alla Direttiva) ovvero in “due parti : prima e seconda” (quest’ultima conforme all’allegato II alla Direttiva). E’ peraltro prevedibile che tale armonizzazione avverrà in modo non contemporaneo e subirà qualche differimento da parte di taluni Stati della U.E. L’articolo 5/2 della Direttiva prescrive che “ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in uno Stato membro” deve essere consegnata alla Autorità che provvede alla reimmatricolazione la “parte prima” (nonché, se emessa, la “parte seconda”) del documento originale da trattenere in Atti per almeno sei mesi, avendo l’Autorità emittente facoltà di chiedere entro sei mesi dal ritiro che il documento le venga rispedito; dispone altresì che questa ultima Autorità sia “informata” entro due mesi della avvenuta immatricolazione con targa nazionale. Si allega alla presente il modello dello stampato da utilizzare, che codesti Uffici riprodurranno, nonché l’elenco degli indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie di riferimento, segnalando l’opportunità che ciascun Ufficio periferico del Dipartimento sin d’ora si organizzi per ottemperare alla suddetta incombenza In aggiunta a quanto sopradetto si precisa che qualora sul documento originale non fosse riportata la Direttiva anti-inquinamento e non fosse neppure possibile individuare senza alcun margine di errore il “codice di immatricolazione” dal quale ricavare la detta Direttiva, la relativa informazione sarà omessa sul documento nazionale (a meno che l’intestatario non produca idonea ulteriore documentazione rilasciata nei modi d’uso dalla Casa costruttrice del veicolo o dalla Autorità nazionale di provenienza). Solo in tale ultimo caso il documento sarà emesso individuando il veicolo come “esemplare unico”. Si rammenta che tale indicazione è segnalata come facoltativa dalla Direttiva 1999/37/CE e che in taluni Stati della Comunità essa è ritenuta non essenziale, assumendo invece peculiare rilevanza nel nostro Paese ( vedasi ad esempio le limitazioni alla circolazione, eccetera) Per quanto, in particolare, concerne i veicoli già immatricolati in uno degli Stati entrati a far parte della Comunità nel maggio dell’anno corrente ( Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria), si sostanziano due fattispecie : · per i veicoli immatricolati in data antecedente il 1°Maggio 2004 dovrà essere accertata, per consentirne la immatricolazione in Italia, la conformità alle Direttive comunitarie – segnatamente quella anti-inquinamento – vigenti nella Comunità stessa al momento della loro prima immatricolazione, · per i veicoli immatricolati in data successiva il 1°Maggio 2004 vigono le più generali disposizioni date all’inizio del presente sottoparagrafo. Saranno inviati contemporaneamente alla presente gli specimen dei documenti di circolazione in corso, nella disponibilità dell’Amministrazione. Infine, a chiarimento di quesiti qui pervenuti, si precisa che per i veicoli in questione per i quali, dalla documentazione originaria, risulti scaduto il controllo tecnico, dovrà evidenziarsi l’obbligo di revisione del mezzo apponendo la relativa annotazione sulla carta di circolazione italiana. Qualora il detto controllo tecnico dovesse scadere in data successiva rispetto ai tempi prescritti dal comma 1 dell’art. 95 C.d.S. per il rilascio della carta di circolazione “definitiva”, sulla medesima andrà annotata la dicitura “il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il ….”. I casi che qui si stanno descrivendo devono essere trattati in armonia con quanto previsto dal 1° capoverso del punto 5. Disposizioni conclusive della presente circolare, sicchè al veicolo che dalla documentazione originaria presenti un controllo tecnico scaduto, potrà rilasciarsi esclusivamente la carta di circolazione definitiva riportante o l’annotazione dell’obbligo di revisione in quanto già scaduto il controllo tecnico o del termine entro il quale tale adempimento dovrà essere espletato. Tutte le disposizioni delle precedenti circolari sull’argomento in contrasto con le presenti sono abrogate. In particolare si conferma che la tariffa applicabile per tale operazione è quella della revisione (tariffa 3.2) 3.b Veicoli diversi dalle precedenti categorie Restano in vigore le disposizioni pregresse che prevedono, tra l’altro, la visita e prova. 4. Veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati provenienti da Stati extracomunitari Valgono le disposizioni vigenti, confermandosi che l’immatricolazione di tali veicoli è subordinata alla attestata conformità alle norme comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione in Italia fatti salvi i casi particolari illustrati nelle Circolari pregresse. 5. Disposizioni conclusive In ordine alle procedure di immatricolazione, con la presente si prescrive che a far data dal 3 gennaio 2005 la immatricolazione del veicolo abbia corso entro e non oltre dieci giorni lavorativi da quello di presentazione della documentazione completa; il rilascio della carta di circolazione “definitiva” sarà attuato improrogabilmente nei tempi prescritti dal comma 1 dell’art. 95 del C.d.S. Si rammenta peraltro che il termine ivi prescritto è da intendersi come ultimativo , pertanto si invitano codesti uffici a voler intraprendere tutte le opportune iniziative volte al massimo contenimento dei tempi di emissione della carta di circolazione “definitiva”. Tutti gli Uffici periferici D.T.T. sono tenuti alla tassativa applicazione di tale disposto. Si sottolinea anche a tale proposito che è da tempo entrato in vigore un applicativo CED definito “prenotanazionalizzazione”, strumento utilizzabile dagli studi ex lege 264/91 che consente una più celere preparazione da parte degli stessi studi della documentazione per l’immatricolazione dei veicoli di importazione parallela. Si invitano pertanto gli uffici periferici del DTT ad agevolare la diffusione di tale mezzo. Permane la vigenza di ogni altra pregressa disposizione non in contrasto con le presenti. Si anticipa comunque che non appena sarà entrata in vigore la prevista Convenzione che il Ministero deve stipulare con l’Agenzia delle Entrate per l’inserimento del processo di “nazionalizzazione” nell’ambito dello Sportello Telematico dell’ Automobilista (STA), sarà conseguentemente emanata una “Circolare definitiva quadro” che abrogherà tutte le circolari, anche storiche, emanate sulla materia. Essa costituirà testo unico in materia di immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica dotati di certificazione non rilasciata dalle Concessionarie ufficiali in Italia delle Case costruttrici, ovvero già immatricolati all’Estero. Le previsioni attuali indicano in almeno tre mesi il tempo necessario al raggiungimento di tale obiettivo, fatti salvi eventuali differimenti dovuti ad una imprevista maggiore tempistica per la stipula della detta Convenzione. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 3 gennaio 2005 e si applicano anche alle domande di immatricolazione già presentate e non ancora definite.
In considerazione della particolare urgenza dell’assolvimento delle sopraccitate disposizioni, la presente circolare viene diramata direttamente ai singoli Uffici Provinciali del DTT. Vogliano i Signori Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT assicurare la puntuale ed uniforme osservanza delle disposizioni stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
All. 2
FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA INVIARE
U.P. D.T.T. di ……………
Prot.n. (marca operativa) Alla Autorità dello Stato Originario
Oggetto : Direttiva 1999/37/CE del 29 aprile 1999; veicolo già targa…………, telaio………………………
In ottemperanza del disposto dell’articolo 5/2 della Direttiva 1999/37/CE, si segnala l’avvenuta reimmatricolazione, in data ……………………. del veicolo generalizzato in oggetto, per il quale è stata rilasciata la targa nazionale………………
IL DIRETTORE |
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