ABSTRACT
A far data dal prossimo 1° luglio (salvo proroghe), per i minorenni
non titolari di patente di guida per la categoria A1 e, a far data dal
1° luglio dell’anno successivo (o, con le proroghe anche) per
i maggiorenni non titolari di patente di guida, scatterà l’obbligo
di circolare alla guida dei ciclomotori, muniti di certificato di idoneità
alla guida.
Detto documento, non sarà da considerare un documento di identificazione
ma, un mero certificato che, per l’appunto, abiliterà il
suo titolare, alla conduzione dei ciclomotori ovvero, di quei veicoli
a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (art.
52, comma 1, c.d.s.):
- motore di cilindrata non superiore a 50° cc, se termico;
- capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità
fino a 45 km/h (1).
Tra l’altro, a quella data, i predetti veicoli, per circolare,
dovranno essere altresì corredati di un certificato di circolazione
e muniti di targa d’identificazione dell’intestatario del
certificato predetto, così come previsto dall’art. 97 c.d.s.,
nel testo modificato dal d.L. 151/2003 e già previsto dal d.Lgs.
9/2002.
In questo frattempo, la polizia stradale si predisporrà a svolgere
un’azione preventiva, mediante la partecipazione attiva ai corsi
di formazione, da tenersi presso le scuole; quindi, un’azione repressiva,
mediante l’applicazione delle sanzioni previste per la guida in
assenza del predetto certificato, perché mai rilasciato.
Vediamone assieme le conseguenze.
1. L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Per quanto l’educazione stradale nelle scuole, è uno dei
più "recenti" cavalli di battaglia dell’attività
sociale della polizia stradale e, più specificatamente, della
polizia municipale, con legge dello Stato, tale attività formativa
è stata riconosciuta di idonea dignità giuridica (art.
116, comma 11-bis c.d.s.).
Infatti, il conseguimento del c.d. patentino, si ottiene con la frequentazione
di corsi:
- organizzati dalle autoscuole;
- organizzati, a titolo gratuito, dalle istituzioni statali e non statali
di istruzione secondaria, nell’ambito dell’autonomia scolastica.
Generalmente è in tali casi e nell’ambito di accordi preventivi
stipulati tra le organizzazioni scolastiche e le province interessate,
nonché con i competenti uffici del DTT, comuni, autoscuole, istituzioni
ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate
alla circolazione stradale.
Ora, per quanto la legge preveda che i corsi siano tenuti prevalentemente
dal personale insegnante delle autoscuole, l’apertura a personale
della polizia stradale sensibile all’iniziativa o, come avviene
per la specialità della polizia stradale della Polizia di Stato,
a personale abilitato allo scopo, è particolarmente sentito dall’amministrazione
pubblica.
In questi casi e, quindi, in diretta collaborazione con gli istituti
scolastici, secondo quanto previsto dal d.M. 30.06.03, tali corsi hanno
una durata complessiva di venti ore di cui, otto, da dedicare alla "educazione
alla convivenza civile" (materia questa, non prevista, per i corsi
realizzati dalle autoscuole).
E’ interessante notare, che ai fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
nella misura prevista dall’art. 208, comma 2, lett. c) del codice.
Non da meno, vale la pena di riflettere sulla complessità delle
materie sulle quali il candidato dovrà cimentarsi:
- le norme di comportamento;
- la segnaletica e le altre norme della circolazione;
- l’educazione al rispetto della legge.
E, ancora, sulla complessità dei questionari di esame, composti
da dieci domande, relativamente alle quali, il quinto errore di compilazione
determina l’esito negativo dell’esame.
Certamente, chi si cimenterà in questa nuova esperienza professionale,
avrà tutto l’onere e l’onore di preparare i "propri"
ragazzi, in modo tale da fornire loro quelle certezze necessarie a superare
l’esame finale e, ciò che più conta, un’importante
tappa della loro crescita di individui.
In questo senso, vale la pena di spendere anche due parole su di uno
strumento cognitivo che io, come cultore, ma A.S.A.P.S., come associazione,
ha ritenuto utile allo scopo.
Parlo del volumetto edito da Egaf (per altro raccomandato e adottato
da A.S.A.P.S. e SICURSTRADA), curato dall’istruttore di scuola
guida, Prof. Massimo Valentini, cui va tutto il nostro plauso per un
manuale azzeccato e ben fatto che, non ha caso, è intitolato
"Guida sicura per il ciclomotore".
2. IL CONTROLLO
SU STRADA DEL CICLOMOTORE
Se, come da calendario, il "patentino", così come gli
altri documenti di circolazione previsti per i "nuovi" ciclomotori,
diverrà obbligatorio, i controlli su strada della polizia stradale
riguarderanno, in modo schematico:
- la verifica del previo rilascio del certificato di idoneità alla
guida del ciclomotore, per i maggiorenni non titolari di patente di guida
e, quindi del suo possesso, al momento del controllo;
- ancora, la verifica del possesso di un documento di riconoscimento ovvero,
di un documento rilasciato da una pubblica autorità, munito di
fotografia autenticata;
- la verifica del previo rilascio del certificato di circolazione e, quindi,
del suo possesso al momento del controllo;
- la verifica della presenza della targa di identificazione dell’intestatario
del predetto certificato;
- la verifica della copertura assicurativa e, quindi, del possesso del
relativo certificato di assicurazione.
Sul piano sanzionatorio, la mera mancanza di uno dei predetti documenti,
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.
180 del codice e, più specificatamente, quelle di cui al comma
6 (2), in caso di mancata presentazione del certificato di circolazione,
del certificato di idoneità alla guida e del documento di identità.
Resta prevista e sanzionata in modo autonomo (ma, sul piano sanzionatorio,
sempre secondo le misure edittali previste dal secondo periodo del comma
7, dell’art. 180 cit.), la mancata esibizione del certificato di
assicurazione obbligatoria, in quanto così previsto dalla lett.
d) del comma 1, del più volte citato art. 180 c.d.s.: a tale obbligo,
si aggiunge, inoltre, quello (che a noi pare, ingiustificato) previsto
per i conducenti dei motocicli e dei ciclomotori ovvero, di avere con
sé il contrassegno assicurativo (art. 181, comma 2, c.d.s.) (3).
Laddove, invece, la mancanza di uno dei predetti documenti è accertata
in quanto tutti, od alcuni di questi, non sono stati rilasciati o comunque
applicati al veicolo, conseguiranno sanzioni amministrative diverse da
quelle precedentemente indicate, quali:
- il mancato rilascio del certificato di idoneità alla guida (c.d.
patentino), derivandone la sanzione amministrativa principale prevista
dall’art. 116, comma 13-bis del codice ovvero, una somma di denaro
pari ad euro 516,00 e quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per 60 giorni (comma 17 dell’art. 116 cit.);
- il mancato rilascio del certificato di circolazione, derivandone la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 131,00 a euro 524,00 (4) prevista
dall’art. 97, comma 7 del codice, nonché la misura cautelare
del sequestro, finalizzato alla confisca (comma 14 dell’art. 97 cit.)
(5);
- la mancata applicazione della targa di identificazione, derivandone
la sanzione amministrativa principale prevista dall’art. 97, comma
8 del codice ovvero, una somma di denaro pari ad euro 65,00 e quella accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un mese (comma 14 dell’art.
97 cit.).
Ad ogni buon conto, qualora applicata, la targa deve risultare ben visibile
e, in difetto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
euro 19,95 (art. 97, comma 10, c.d.s.).
Obblighi analoghi a quelli già previsti per l’aggiornamento
dei documenti di circolazione degli altri veicoli, sono previsti anche
per quelli dei ciclomotori.
In specie, l’obbligo di comunicare il trasferimento della residenza
o la proprietà del veicolo (art. 97, comma 12, c.d.s.), derivandone,
nel primo caso l’applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 33,60 mentre, nel secondo caso, oltre che la sanzione
accessoria del ritiro del certificato, per il successivo aggiornamento,
l’applicazione di una sanzione amministrativa principale, pari ad
una somma di denaro di euro 327,00: analoga sanzione amministrativa principale
ed accessoria, è applicata per l’omessa comunicazione della
cessazione della circolazione.
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Autore:
Massimo Valentini
• CONTENUTO
Il DLG n. 9/2002 ha istituito l’obbligo del possesso del certificato
di idoneità per la guida dei ciclomotori. La pubblicazione
è di gradevole approccio, grazie al giovanile stile del testo,
alla vivace grafi ca e alla ricca illustrazione con disegni e fotografie
a colori, di indubbio realismo ed immediatezza espressiva.
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Il
testo è redatto anche alla luce dei quiz ministeriali alla
cui risoluzione è legato l’esito dell’esame.
Completano la pubblicazione:
• quiz ministeriali raggruppati per argomento secondo l’ordine
e
l’impostazione del manuale;
• correttore per verifi care l’esattezza degli esercizi
sui quiz;
• tavole dei segnali, in quadricromia, analoghe a quelle date
in uso durante l’esame. |
3. CONCLUSIONI
Non sarà certamente facile conciliare il ruolo – e la confidenza
che talvolta può derivare da detto ruolo – di insegnante di
educazione stradale, con quello di controllore della circolazione stradale;
la funzione di educatore, disposto al dialogo e alla comprensione e alla
condivisione di stati d’animo, con quella di austero organo di controllo,
preposto alla applicazione rigida delle norme sanzionatorie.
Soprattutto, come nel caso delle polizie municipali e delle polizie municipali
delle piccole borgate.
Eppure, chi scrive è anche convinto, che una particolare attenzione
alla funzione di educatore stradale, può ben migliorare i rapporti
fra utenti e controllori; finanche ad indurre i giovani utenti della strada,
a comportamenti di guida più corretti e rispettosi, anche proprio
di chi, con pazienza e dedizione, ha offerto loro, parte del suo tempo. |