Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare prot. n. 1403/M3/C2 del 9.08.2000. Veicoli dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile posteriormente con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro approvati in conformità a norme CE
Circolare N. 4502 Prot. MOT2/C del 29/11/2004
Circolare
N. 4502 Prot. MOT2/C del 29/11/2004
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circolare prot. n. 1403/M3/C2 del 9.08.2000. Veicoli
dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone,
pianale, ecc.) scarrabile posteriormente con esclusione dei veicoli
per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro approvati
in conformità a norme CE
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
MOT 2
Prot. n° 4502_MOT2/C Roma, 29/11/2004
Al C.S.R.P.A.D. – Roma
Ai C.P.A. - Loro Sedi
Agli Uffici Periferici del D.T.T. - Loro Sedi
All’Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della Regione
Sicilia - Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni Trasporti
Motorizzazione Civile - Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
- Bolzano
e, p.c. All’A.N.F.I.A. – Torino
All’U.N.R.A.E. – Roma
Oggetto: Circolare prot. n. 1403/M3/C2 del 9.08.2000. Veicoli
dotati di sovrastruttura
intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile
posteriormente
con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose,
con sistemi di lavoro
approvati in conformità a norme CE.
Con la circolare in oggetto e successive circolari di modifica sono
state fornite disposizioni finalizzate all’omologazione o all’accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli di
cui trattasi. Detti veicoli, com’è noto, sono caratterizzati
dall’essere costituiti fondamentalmente da una struttura dedicata,
permanentemente ancorata al telaio del veicolo, tramite la quale è
possibile effettuare lo scarramento della sovrastruttura.
Con la presente circolare si aggiornano le disposizioni della precitata
circolare per tenere
conto di alcuni tipi di dispositivi di scarramento che risultano essere
solidali non più al telaio del veicolo, bensì alla stessa
sovrastruttura intercambiabile.
Per quanto sopra detto si ritiene necessario sostituire il 3°
paragrafo della circolare 1403/M3/C2 del 9.08.2000 con il seguente:
3. Norme per l’approvazione del veicolo scarrabile
Nell’ambito della procedura di approvazione (come definita al
punto 1) del veicolo
scarrabile, si richiama l’attenzione sulle verifiche:
- della tara del veicolo (che deve intendersi priva della sovrastruttura
intercambiabile);
- delle dimensioni massime della sovrastruttura;
- delle masse sugli assi;
- della manovrabilità del veicolo.
Il veicolo può essere presentato a visita e prova privo della
sovrastruttura; in tal caso le
verifiche di ingombro massimo debbono essere effettuate sulla base
delle massime dimensioni di
carrozzabilità dichiarate nella relazione tecnica.
Sulla carta di circolazione, deve essere riportata la seguente dicitura: "Veicolo dotato di dispositivo di scarramento (se presente),
fabbrica ………. tipo …………. di
sovrastrutture intercambiabili. Dimensioni massime del veicolo con
la sovrastruttura
intercambiabile…….m di lunghezza, ….. m di larghezza.
E’ ammessa la circolazione del veicolo privo di sovrastruttura".
Pertanto non ricorre più l’obbligo di riportare i dati
distinti delle diverse strutture
intercambiabili (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) compatibili
con il sistema di scarramento e di bloccaggio.
Il veicolo, privo della struttura intercambiabile, deve possedere
tutti i requisiti per poter
circolare su strada.
Qualora sia richiesto il riconoscimento della classificazione quale
mezzo d’opera, si deve
verificare che la tara del veicolo, privo di sovrastruttura intercambiabile,
sia non inferiore al 75% del valore previsto dalla lettera d) dell’Appendice
III dell’articolo 10 del Regolamento del Codice
della Strada.
Il codice di carrozzeria da impiegare per tali veicoli è SL
"Scarrabile".
Sono abrogate le seguenti circolari:
prot. n° 4788_MOT2/C del 17/01/2002;
prot. n° 2421_MOT2/C del 18/06/2002;
prot. n° 3133_MOT2/C del 1/08/2002.
PC IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
MOT 2
Prot. n° 4502_MOT2/C Roma, 29/11/2004
Al C.S.R.P.A.D. – Roma
Ai C.P.A. - Loro Sedi
Agli Uffici Periferici del D.T.T. - Loro Sedi
All’Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della Regione Sicilia - Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni Trasporti Motorizzazione Civile - Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 38 Traffico e Trasporti - Bolzano
e, p.c. All’A.N.F.I.A. – Torino
All’U.N.R.A.E. – Roma
Oggetto: Circolare prot. n. 1403/M3/C2 del 9.08.2000. Veicoli dotati di sovrastruttura
intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile posteriormente
con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro
approvati in conformità a norme CE.
Con la circolare in oggetto e successive circolari di modifica sono state fornite disposizioni finalizzate all’omologazione o all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli di cui trattasi. Detti veicoli, com’è noto, sono caratterizzati dall’essere costituiti fondamentalmente da una struttura dedicata, permanentemente ancorata al telaio del veicolo, tramite la quale è possibile effettuare lo scarramento della sovrastruttura.
Con la presente circolare si aggiornano le disposizioni della precitata circolare per tenere
conto di alcuni tipi di dispositivi di scarramento che risultano essere solidali non più al telaio del veicolo, bensì alla stessa sovrastruttura intercambiabile.
Per quanto sopra detto si ritiene necessario sostituire il 3° paragrafo della circolare 1403/M3/C2 del 9.08.2000 con il seguente:
3. Norme per l’approvazione del veicolo scarrabile
Nell’ambito della procedura di approvazione (come definita al punto 1) del veicolo
scarrabile, si richiama l’attenzione sulle verifiche:
- della tara del veicolo (che deve intendersi priva della sovrastruttura intercambiabile);
- delle dimensioni massime della sovrastruttura;
- delle masse sugli assi;
- della manovrabilità del veicolo.
Il veicolo può essere presentato a visita e prova privo della sovrastruttura; in tal caso le
verifiche di ingombro massimo debbono essere effettuate sulla base delle massime dimensioni di
carrozzabilità dichiarate nella relazione tecnica.
Sulla carta di circolazione, deve essere riportata la seguente dicitura:
"Veicolo dotato di dispositivo di scarramento (se presente), fabbrica ………. tipo …………. di
sovrastrutture intercambiabili. Dimensioni massime del veicolo con la sovrastruttura
intercambiabile…….m di lunghezza, ….. m di larghezza. E’ ammessa la circolazione del veicolo privo di sovrastruttura".
Pertanto non ricorre più l’obbligo di riportare i dati distinti delle diverse strutture
intercambiabili (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) compatibili con il sistema di scarramento e di bloccaggio.
Il veicolo, privo della struttura intercambiabile, deve possedere tutti i requisiti per poter
circolare su strada.
Qualora sia richiesto il riconoscimento della classificazione quale mezzo d’opera, si deve
verificare che la tara del veicolo, privo di sovrastruttura intercambiabile, sia non inferiore al 75% del valore previsto dalla lettera d) dell’Appendice III dell’articolo 10 del Regolamento del Codice
della Strada.
Il codice di carrozzeria da impiegare per tali veicoli è SL "Scarrabile".
Sono abrogate le seguenti circolari:
prot. n° 4788_MOT2/C del 17/01/2002;
prot. n° 2421_MOT2/C del 18/06/2002;
prot. n° 3133_MOT2/C del 1/08/2002.
PC IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)
Nota: documento consultabile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it (sezione normativa)