Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. 1. All’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. .. Leggi il testo integrale della legge
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