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Circolari 06/11/2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci. Disposizioni semplificative.

Circolare n.4782/M360 del 4 novembre 2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione

e della sicurezza del trasporto terrestre


Circolare


Prot. N. 4782/M360                                                                                           Roma, 4 novembre 2004

Oggetto:

Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al   trasporto di merci. Disposizioni semplificative.

                                                                                                                           Indirizzi omessi...

Con le circolari 280/M3/C2 del 14 febbraio 2000 e 47/M3/C1 del 13 gennaio 2000 si è inteso razionalizzare le procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e 03, 04 riducendo i codici delle carrozzerie.

Con la circolare 1729-MOT2/C del 26 maggio 2004 sono state diramate norme semplificative applicabili anche al parco circolante in ordine alla installazione sugli autoveicoli e sui rimorchi di uno o più serbatoi di carburante con capacità totale massima rispettivamente di 1500 litri e 500 litri; in particolare si è disposto che in sede di visita e prova per l’applicazione di nuovi serbatoi venga annotata sui documenti di circolazione soltanto l’eventuale variazione della tara.

Altre norme esemplificative concernenti “Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi” hanno costituito argomento della circolare 1768-MOT 2/C anche essa del 26 maggio 2004.

Con la presente vengono dettate disposizioni finalizzate a semplificare ulteriormente le procedure relative all’aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in circolazione.

Pertanto: ove su un veicolo destinato al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di “evitarne la caduta o la dispersione” (articolo 164/1 C.d.S.) non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di circolazione. Di tale installazione – il cui peso è da ricomprendersi nella portata del veicolo – è totalmente responsabile sotto ogni profilo, e quindi anche ai fini della sicurezza della circolazione e della conformità a norma, l’intestatario del documento di circolazione o comunque chi abbia titolo a disporre del veicolo stesso.

Le presenti disposizioni pongono perciò riferimento a strutture tipo sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle  e simili (si chiarisce che tale elencazione ha valenza meramente esemplificativa). Non afferiscono invece a quegli allestimenti che comportino la sostituzione delle carrozzerie originali, o il loro incisivo rimaneggiamento (applicazione di gru caricatrice, di sponda montacarichi, e simili): a quegli allestimenti cioè che comportino la stampa di un nuovo documento di circolazione previa visita e prova.

Le presenti disposizioni hanno decorrenza immediata.

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                  (Dott. Ing. Sergio Dondolini)

 


 

Sabato, 06 Novembre 2004
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