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Varie 02/11/2010

Ministero dell’interno Ris. 24 marzo 2009, n. 557/PAS.3854.12000(1) (1). - Quesito vendita bevande alcoliche.

(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

foto dalla rete

L’Associazione “Assofood Milano”, con la nota che si allega in copia (2), ha chiesto a questo Dipartimento elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alla possibilità e/o divieto di vendita - e non alla somministrazione - di bevande alcoliche ai minori di anni 18. (*)
Sull’argomento de quo, per quanto di competenza di questo Ufficio, si ritiene di poter muovere le seguenti considerazioni.
L’art. 689 del codice penale punisce l’esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il codice, con il citato articolo, persegue il fine immediato di tutelare persone che per l’immaturità, mancano della potestà di autogoverno oltre a voler prevenire l’alcolismo quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità. L’articolo in questione non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sul posto citati espressamente dall’art. 86, T.U.L.P.S., che, com’è noto, è stato revisionato dopo la stesura del codice penale, proprio al fine di sistematizzarne i contenuti. Né fa alcun riferimento alla vendita per asporto degli alcolici, in relazione all’art. 176, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.
Il corpus normativo avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici ha subito, nel corso del tempo, ampie modifiche, dapprima con la legge n. 524/1974, successivamente con il passaggio di competenze dallo Stato ai Comuni previsto dal D.P.R. n. 616/1977, cui hanno fatto seguito il D.M. n. 375/1988, la legge 25 agosto 1991, n. 287 e, da ultimo, il D.Lgs. n. 114/1998. Il quadro normativo si è, inoltre, arricchito di ulteriori elementi introdotti dalla normativa regionale.
Ciò premesso, una lettura delle norme contenute nel Testo Unico delle leggi di P.S. non può prescindere dall’assunto che, nel tempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico, proprio per effetto della produzione normativa cui si è fatto sopra cenno.
Ne è un esempio il termine “vendita al minuto” che nel T.U.L.P.S. - art. 86 è - utilizzato nel senso di “consumo sul posto” (art. 176 Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.), mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la vendita al dettaglio, distinta da quella all’ingrosso e definisce somministrazione il consumo in loco. Nel T.U.L.P.S., insomma, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano invece categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come accade nell’attuale sistema normativo.
Esaurita questa premessa, non è possibile procedere ad una interpretazione della disposizione di legge se non congiuntamente alle altre norme di sistema ed alla luce della ratio che il legislatore intende perseguire e cioè, evidentemente, prevenire le possibili turbative all’ordine e alla sicurezza derivanti da uno smodato uso di bevande alcoliche, nonché l’alcolismo quale causa di degenerazione individuale, sociale e di criminalità.
Dopotutto, interpreti della giurisprudenza di settore hanno evidenziato che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad una persona perché questi le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, bastando che essa sia posta a disposizione della persona. Ne consegue che non c’è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di sedici anni la bevanda alcolica in bar o nel negozio. Il divieto posto dall’art. 689 c.p. non è stato mai rimosso dall’ordinamento.
Appare, infine, il caso di evidenziare che, stante la costante crescita del fenomeno di abuso di alcolici soprattutto da parte di giovani, con conseguenze dannose per la salute degli assuntori ed anche per la sicurezza a causa di ripetuti episodi di risse, aggressioni e violenze compiute nelle ore serali e notturne da persone in stato di ebbrezza, il Prefetto, ai sensi dell’art. 2, T.U.L.P.S., nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’Ordine pubblico e della Sicurezza pubblica.
Si prega codesto Ufficio di voler chiarire ogni ragionevole dubbio all’Associazione di categoria interessata al riguardo, anche alla luce delle suesposte considerazioni.
Il Direttore dell’ufficio Crudo
Martedì, 02 Novembre 2010
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