Il monitoraggio
costantemente condotto nell’ultimo anno da questo Dipartimento sul corretto
funzionamento della procedura "S.T.A. cooperante" ha rivelato
ancora la sussistenza di dubbi interpretativi, soprattutto in tema di
intestazione di veicoli, che inducono a ritenere opportune alcune modifiche
ed integrazioni alle istruzioni già impartite al riguardo.
Taluni aspetti applicativi, peraltro, sono stati recentemente esaminati
unitamente all’Automobile Club d’Italia ed alle Associazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative del settore della consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel corso della riunione
svoltasi presso questo Dipartimento l’11 ottobre u.s.
Pertanto, tenuto anche conto delle risultanze del predetto esame congiunto,
si evidenzia che, a decorrere dalla data della presente circolare, il
paragrafo B) della circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003 deve
ritenersi abrogato e sostituito integralmente dal seguente (al fine
di agevolarne la lettura, il nuovo testo reca in grassetto le modifiche
apportate alla versione previgente):
*****
B) SOGGETTI INTESTATARI DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi
operatori legittimati all’utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante",
si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di
intestazione delle carte di circolazione.
a) Persone fisiche
La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento
alla relativa residenza anagrafica in Italia
La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età
inferiore ai 18 anni.
A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede
alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice
tutelare.
Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di
annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà,
può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi
al giudice ordinario, si ritiene opportuno allineare la procedura di
intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità
operative in uso al P.R.A..
Per quanto concerne l’intestazione della carta di circolazione a nome
di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. (cfr. circolare
prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003) e di cittadini comunitari che
abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale"
(cfr. circolari prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360
dell’11 novembre 2003), si conferma che, al momento, l’operazione può
essere espletata soltanto con procedura tradizionale. Infatti, in applicazione
delle predette circolari, si rende necessario annotare taluni dati nelle
righe descrittive della carta di circolazione le quali, in attesa che
venga predisposta una procedura "ad hoc", non possono ancora
essere gestite con "S.T.A. cooperante".
Si fa presente, infine, che sulle carte di circolazione intestate a
cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità
italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve
comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio
1989, n. 54 in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l’aspetto operativo,
ciò si rende possibile attraverso l’immissione del codice "III"
o "YUI" nel campo riservato allo "Stato estero di nascita"
delle maschere di acquisizione delle anagrafiche.
b) Imprese individuali
Poiché l’impresa individuale non è una persona giuridica
ma coincide con la persona fisica dell’imprenditore, anche quando si
tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione
può essere unicamente l’imprenditore stesso, con riferimento
alla residenza anagrafica di quest’ultimo.
c) Società
Intestataria della carta di circolazione è la società
stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non
debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità
locali).
La medesima regola si applica anche alle società costituite all’estero
ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno
una sede secondaria.
Nel caso di società semplice, ad istanza di parte la carta di
circolazione può essere intestata:
- direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza,
senza che compaia alcun riferimento alla società semplice, ed
in tal caso l’operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A.
cooperante";
- ovvero, a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere
di rappresentanza, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici
relativi a questi ultimi, e l’indicazione della denominazione della
società e della relativa sede nelle righe descrittive della carta
di circolazione. In tal caso però, in attesa che venga predisposta
una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe descrittive
con procedura "S.T.A. cooperante", l’operazione dovrà
essere gestita con procedura tradizionale.
d) Studi professionali associati
Ad istanza di parte, la carta di circolazione può essere intestata:
- direttamente a nome dei professionisti associati muniti di poteri
di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento allo Studio associato,
ed in tal caso l’operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A.
cooperante";
- a nome dei professionisti richiedenti che risultino muniti di poteri
di rappresentanza, e l’indicazione della denominazione dello Studio
associato e della relativa sede nelle righe descrittive della carta
di circolazione. Anche in tal caso però, in attesa che venga
predisposta una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe
descrittive con procedura "S.T.A. cooperante", l’operazione
dovrà essere gestita con procedura tradizionale.
e) Altri enti dotati di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all’Ente,
con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
f) Organismi privi di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata a nome dell’organismo, con
riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha
la legale rappresentanza "pro tempore".
g) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)
La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della
Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all’eventuale
sede periferica.
*****
Nel corso già richiamato incontro dell’11 ottobre u.s., sono
state anche chiarite le modalità di gestione delle formalità
P.R.A. di annotazione dei trasferimenti di proprietà congiunti
alle annotazioni e/o cancellazioni di leasing, che hanno dato luogo,
recentemente, a talune incertezze interpretative ed applicative.
Al riguardo, si prospettano le seguenti ipotesi:
1. se il locatario, a scadenza del leasing, riscatta il veicolo e, conseguentemente,
ne richiede l’intestazione a proprio nome, il trasferimento di proprietà
e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un’unica formalità
P.R.A. con procedura "S.T.A. cooperante";
2. se il veicolo, a scadenza del leasing, viene acquistato da un soggetto
diverso dal locatario, il trasferimento di proprietà e la cancellazione
del leasing vengono gestite mediante un’unica formalità P.R.A.
con procedura "S.T.A. cooperante";
3. se il veicolo, prima della scadenza del leasing, viene ceduto in
locazione finanziaria ad un nuovo locatario, le due formalità
P.R.A. (cancellazione del nominativo del precedente locatario e annotazione
del nuovo) debbono, al momento, essere espletate separatamente e con
procedura tradizionale; conseguentemente, anche l’aggiornamento della
carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale;
4. se un veicolo, già immatricolato a nome di altro soggetto,
viene acquistato da una Società di leasing e quest’ultima lo
cede in locazione finanziaria ad un terzo, le formalità P.R.A.
di trasferimento di proprietà e di annotazione del leasing debbono
essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente,
anche l’aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato
con procedura tradizionale.
Per quanto concerne, in particolare, le ipotesi i cui ai precedenti
punti 3 e 4, l’Automobile Club d’Italia ha avuto modo di evidenziare
che il ricorso alla procedura tradizionale si rende, per ora, necessario
in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" che
consenta di gestire con "S.T.A. cooperante" le descritte formalità
connesse.
Si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo al fine di una puntuale
ottemperanza alle istruzioni impartite con la presente circolare
IL
CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)