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Circolari 05/11/2004

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Sportello Telematico dell’Automobilista in regime di contestualità. Circolare Prot. MOT3/3583/M360 del 03/11/2004

Circolare Prot. MOT3/3583/M360 del 03/11/2004
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Sportello Telematico dell’Automobilista in regime di contestualità.

Il monitoraggio costantemente condotto nell’ultimo anno da questo Dipartimento sul corretto funzionamento della procedura "S.T.A. cooperante" ha rivelato ancora la sussistenza di dubbi interpretativi, soprattutto in tema di intestazione di veicoli, che inducono a ritenere opportune alcune modifiche ed integrazioni alle istruzioni già impartite al riguardo.

Taluni aspetti applicativi, peraltro, sono stati recentemente esaminati unitamente all’Automobile Club d’Italia ed alle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel corso della riunione svoltasi presso questo Dipartimento l’11 ottobre u.s.

Pertanto, tenuto anche conto delle risultanze del predetto esame congiunto, si evidenzia che, a decorrere dalla data della presente circolare, il paragrafo B) della circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003 deve ritenersi abrogato e sostituito integralmente dal seguente (al fine di agevolarne la lettura, il nuovo testo reca in grassetto le modifiche apportate alla versione previgente):

*****

B) SOGGETTI INTESTATARI DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all’utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A..

Per quanto concerne l’intestazione della carta di circolazione a nome di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. (cfr. circolare prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003) e di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale" (cfr. circolari prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell’11 novembre 2003), si conferma che, al momento, l’operazione può essere espletata soltanto con procedura tradizionale. Infatti, in applicazione delle predette circolari, si rende necessario annotare taluni dati nelle righe descrittive della carta di circolazione le quali, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc", non possono ancora essere gestite con "S.T.A. cooperante".

Si fa presente, infine, che sulle carte di circolazione intestate a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio 1989, n. 54 in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l’aspetto operativo, ciò si rende possibile attraverso l’immissione del codice "III" o "YUI" nel campo riservato allo "Stato estero di nascita" delle maschere di acquisizione delle anagrafiche.

b) Imprese individuali

Poiché l’impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell’imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l’imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest’ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all’estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, ad istanza di parte la carta di circolazione può essere intestata:

- direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento alla società semplice, ed in tal caso l’operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A. cooperante";

- ovvero, a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere di rappresentanza, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a questi ultimi, e l’indicazione della denominazione della società e della relativa sede nelle righe descrittive della carta di circolazione. In tal caso però, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe descrittive con procedura "S.T.A. cooperante", l’operazione dovrà essere gestita con procedura tradizionale.

d) Studi professionali associati

Ad istanza di parte, la carta di circolazione può essere intestata:

- direttamente a nome dei professionisti associati muniti di poteri di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento allo Studio associato, ed in tal caso l’operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A. cooperante";

- a nome dei professionisti richiedenti che risultino muniti di poteri di rappresentanza, e l’indicazione della denominazione dello Studio associato e della relativa sede nelle righe descrittive della carta di circolazione. Anche in tal caso però, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe descrittive con procedura "S.T.A. cooperante", l’operazione dovrà essere gestita con procedura tradizionale.

e) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all’Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

f) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell’organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

g) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all’eventuale sede periferica.

*****

Nel corso già richiamato incontro dell’11 ottobre u.s., sono state anche chiarite le modalità di gestione delle formalità P.R.A. di annotazione dei trasferimenti di proprietà congiunti alle annotazioni e/o cancellazioni di leasing, che hanno dato luogo, recentemente, a talune incertezze interpretative ed applicative.

Al riguardo, si prospettano le seguenti ipotesi:

1. se il locatario, a scadenza del leasing, riscatta il veicolo e, conseguentemente, ne richiede l’intestazione a proprio nome, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un’unica formalità P.R.A. con procedura "S.T.A. cooperante";

2. se il veicolo, a scadenza del leasing, viene acquistato da un soggetto diverso dal locatario, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un’unica formalità P.R.A. con procedura "S.T.A. cooperante";

3. se il veicolo, prima della scadenza del leasing, viene ceduto in locazione finanziaria ad un nuovo locatario, le due formalità P.R.A. (cancellazione del nominativo del precedente locatario e annotazione del nuovo) debbono, al momento, essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l’aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale;

4. se un veicolo, già immatricolato a nome di altro soggetto, viene acquistato da una Società di leasing e quest’ultima lo cede in locazione finanziaria ad un terzo, le formalità P.R.A. di trasferimento di proprietà e di annotazione del leasing debbono essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l’aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale.

Per quanto concerne, in particolare, le ipotesi i cui ai precedenti punti 3 e 4, l’Automobile Club d’Italia ha avuto modo di evidenziare che il ricorso alla procedura tradizionale si rende, per ora, necessario in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" che consenta di gestire con "S.T.A. cooperante" le descritte formalità connesse.

Si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo al fine di una puntuale ottemperanza alle istruzioni impartite con la presente circolare

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)







Venerdì, 05 Novembre 2004
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