In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall’art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa. |
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