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Ulteriori disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

(Circolare n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14/09/2004)

Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

N.300/A/1/33792/109/16/1                                                                                  Roma,  14.9.2004

 

Oggetto:

Ulteriori disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

 

 

Indirizzi omessi...

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il corretto funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui all’art. 126 bis C.d.S.

 

In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme applicazione della procedura della patente a punti.

 

1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero

 

Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stata attivata una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti.

 

Le conseguenze dell’annotazione delle violazioni commesse da conducenti stranieri sono descritte nell’art. 6 ter della legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime simile alla patente a punti.

 

Con le procedure di trasmissione stabilite dall’art.126-bis C.d.S., gli organi di polizia stradale possono, dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente.

 

In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione all’Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati diversi dall’Italia.

 

2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente.

 

Come indicato al punto 3 della circolare  n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2° dell’art. 126-bis, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento.

 

In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di polizia. Sull’argomento, acquisito il conforme parere dell’Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell’Ufficio Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue.

 

Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.

 

Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.

 

La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

 

In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S..

 

Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall’obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.

 

 Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida.

 

In tal caso, la somma pagata in precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.

 

3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio.

 

Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l’art.126 bis C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento dell’accertamento dell’illecito.

 

La norma, utilizzando il termine "proprietario" non intende riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l’esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell’art. 196 C.d.S., sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore.

 

Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente l’amministrazione di spese di notifica che non potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al locatario, all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio che, tra l’altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione.

 

4.  Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa

 

l’art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente.

 

Con l’espressione "persona giuridica" la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se, secondo le norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata si ritiene possa applicarsi a tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di persone, intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica, purché, sulla base delle risultanze della carta di circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della società o dell’associazione e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente della stessa.

 

5.  Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali

 

Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.

 

La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all’illecito.

 

Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l’effettuazione della comunicazione prescritta dall’art.126 bis C.d.S..

 

6.  Termine per la comunicazione della decurtazione

 

Secondo le disposizioni dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all’Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l’organo di polizia ha avuto comunicazione dell’avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell’esito dell’eventuale gravame presentato avverso il verbale.

 

Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l’organo di polizia che ha accertato l’illecito ha sempre l’obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.

 

 

 

                                                                                IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                           Piscitelli

 






Ministero dell’Interno

Lunedì, 27 Settembre 2004
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