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Corte di Cassazione 04/11/2010

Giurisprudenza di legittimità - Segnaletica stradale - Segnaletica verticale - Mancata indicazione sul retro degli estremi dell’ordinanza di apposizione - Conseguenze - Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell’infrazione - Esclusione.

(Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2010, n. 12431)

In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

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Giovedì, 04 Novembre 2010
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