MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE
6 settembre 2004
Interpretazione
in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita’
dei valori limite differenziali.
(G.U. n.
217 del 15-9-2004)
1. Applicabilita’ del criterio differenziale nel regime transitorio:
art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997.
La
finalita’ primaria di garantire una continuita’ nella protezione territoriale
dall’inquinamento acustico e’ il criterio guida interpretativo principale
alla luce del quale analizzare la questione dell’applicabilita’ dei
valori limite differenziali.
L’esigenza di un chiarimento in merito all’applicabilita’ o meno del
cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica,
nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno
avuto.
L’unica diversita’, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che,
mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree ´potevaª
essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito
individuare quali sono le aree in cui ´non si puoª applicare il detto
criterio. Nel decreto del 1997 e’ stato scelto il criterio dell"’´esclusione"ª:
preferendo individuare quali sono le aree in cui non si puo’ applicare
il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso
e’ applicabile.
L’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando
correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione
concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
Difatti l’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento
della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto,
con l’entrata in vigore della legge quadro sull’inquinamento acustico,
il suo significato viene modificato: non si parla di ´limiti massimiª
assoluti e differenziali, cosi’ come previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori
limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita’.
Quanto detto sta a significare che l’espressione ´limiti massimiª prevista
dalla normativa precedente non trova piu’ fondamento nell’attuale assetto
normativo ed e’ stata percio’ abrogata. L’abrogazione disposta dal citato
art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo.
Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all’applicabilita’
dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica,
in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica
del territorio di fatto gia’ adottata. Alla luce di quanto sopra, il
mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite
differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilita’,
non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso.
L’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997 stabilisce che ´in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti
previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995,
si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991ª. Il richiamo ai soli limiti
assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l’applicabilita’
dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non e’ stato esplicitamente
abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica
cautelativa, anche in conformita’ a quanto disposto nell’art. 15, comma
1 della legge n. 447/1995.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
infatti, prendendo in considerazione la possibilita’ che, alla data
della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di
un piano di classificazione acustica cosi’ come previsto dalla legge
quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un’assenza
di protezione ambientale del territorio, introduce all’art. 8 una norma
transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che
non hanno ancora predisposto tale citato piano.
I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi
alla protezione dall’inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione,
sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente
con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente
nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non
si applicano i valori limite differenziali, cosi’ come prescritto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e
ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996.
Il mancato richiamo nell’art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi
ad escludere la loro applicabilita’ poiche’ il richiamo al solo primo
comma dell’art. 6 e’ operato in funzione della determinazione di quali
limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del
territorio.
2.
Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale:
art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997.
Si
fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e’ verificata
anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto
decreto:
se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e’ inferiore a 50
dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e’ inferiore a 35
dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.
3.
Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art.
4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997.
La
verifica del rispetto dei valori limite differenziali e’ effettuata
anche nei casi di rumorosita’ prodotta da circoli privati, centri sociali,
centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora
non siano verificate le condizioni indicate nell’art. 4, comma 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
Quanto disposto dal comma 3 e’ comprensivo delle attivita’ di cui sopra
che prevedono quote d’iscrizione associative e/o regolari canoni periodici
per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali
e/o professionali, indipendentemente dalle finalita’ di lucro, in quanto
presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un’attivita’
ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre
occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosita’ vada
incluso anche il rumore antropico prodotto nell’ambito delle attivita’
succitate.
4.
Servizi ed impianti fissi dell’edificio.
Cosi’
come previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente ´ai servizi ed impianti
fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all’interno dello stessoª, non si applicano i valori limite
differenziali di immissione. A tutela della rumorosita’ di impianti
e servizi di un edificio all’interno dello stesso deve essere applicato
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
recante la ´determinazione dei requisiti acustici passivi degli edificiª.
5.
Attivita’ temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico.
Premesso
che spetta alle regioni, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 447/1995,
disciplinare le modalita’ di rilascio delle autorizzazioni comunali
per lo ´svolgimento di attivita’ temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari
o di impianti rumorosiª, si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un
piu’ omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali
attivita’, la richiesta di deroga all’autorita’ competente sia effettuata
sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti
valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai
fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere
la piu’ fastidiosa, non sia possibile sospendere l’attivita’ temporanea
notturna), nonche’ dei valori limite differenziali, fatta salva comunque
la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.
6.
Impianti a ciclo produttivo continuo.
Come
definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l’impianto a ciclo
produttivo continuo e’:
a) quello di cui non e’ possibile interrompere l’attivita’ senza provocare
danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto
o per necessita’ di continuita’ finalizzata a garantire l’erogazione
di un servizio pubblico essenziale;
b) quello il cui esercizio e’ regolato da contratti collettivi nazionali
di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte
salve le esigenze di manutenzione.
Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo,
in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l’impianto
di riferimento come a ciclo produttivo continuo:
per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni
tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili
connessi alla continuita’ dell’esercizio.
Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica
(ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato
dall’art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l’interpretazione
corrente della norma si traduce nell’applicabilita’ del criterio differenziale
limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.
Roma, 6
settembre 2004
Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 6 settembre 2004, fornisce taluni chiarimenti in materia di inquinamento acustico ed in particolare sull’applicabilità o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, e sulle condizioni di esclusione dal campo di applicazione di detto criterio.
(Altalex, 20 settembre 2004)