MINISTERO
DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER IREPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
N. 300/A/1/34115/108/68
Roma, 6 agosto 2004
OGGETTO: Veicoli immatricolati autocarro – Trasporto persone.
AL
COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
VIA XXIV Maggio
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC)
Si fa
riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità
del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al
riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio
della disciplina del trasporto mediante autocarro.
La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene
sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le
caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti
consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l’omologazione
della corrispondenza degli stessi alla prescrizioni contenute nelle
direttive.
L’Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente
é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può
– e lo sta facendo con l’art. 82 C.d.S. – definire la
destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche
di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del
veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe
sostenere.
La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto
promiscuo (cioé per il trasporto non contemporaneo di persone
e di cose) ha determinato in sede europea l’assimilazione di tali
mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione
d’uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1):
quest’ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro
che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo
fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto
di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in
modo da tutelate l’incolumità dei soggetti trasportanti.
La rilevanza giuridica dell’effettiva destinazione d’uso del
veicolo é sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa
tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità
differente, in particolare più elevate se il veicolo é
destinato al trasporto di persone.
Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto
di persone, oltre all’applicazione delle sanzioni dall’art.
82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione
dell’Agenzia dell’Entrate per l’applicazione della sanzione
amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78.
La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone
é prevista dall’art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali
previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MAZZILLI