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Circolari 28/08/2004

Ministero dell’Interno - Veicoli immatricolati autocarri - Trasporto di persone

Parere n. 300/A/14/34115/108/68 del 6 agosto 2004
Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale
Veicoli immatricolati autocarri - Trasporto di persone
Quesito del Comune di Mandello del Lario (LC)
Parere n. 300/A/14/34115/108/68 del 6 agosto 2004
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER IREPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N. 300/A/1/34115/108/68

Roma, 6 agosto 2004
OGGETTO: Veicoli immatricolati autocarro – Trasporto persone.

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
VIA XXIV Maggio
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC)

Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina del trasporto mediante autocarro.
La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l’omologazione della corrispondenza degli stessi alla prescrizioni contenute nelle direttive.
L’Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può – e lo sta facendo con l’art. 82 C.d.S. – definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.
La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioé per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l’assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d’uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest’ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelate l’incolumità dei soggetti trasportanti.
La rilevanza giuridica dell’effettiva destinazione d’uso del veicolo é sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo é destinato al trasporto di persone.
Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all’applicazione delle sanzioni dall’art. 82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell’Agenzia dell’Entrate per l’applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78.
La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone é prevista dall’art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MAZZILLI

Sabato, 28 Agosto 2004
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