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Articoli 08/03/2004

VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’

VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’

di Franco Medri

La normativa riguardante i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità è disciplinata dall’articolo 10 del Codice della Strada che in questi ultimi anni ha subito numerose modifiche e correzioni, al fine di coniugare una serie di esigenze relative alla circolazione stradale e alle direttive impartite dalla CE, nonchè all’operato degli agenti di polizia stradale che hanno più volte manifestato una non chiara interpretazione del dettato giuridico e dalle relative norme regolamentari al predetto codice.

NOZIONE


1. Si definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articolo 61 e 62 del Codice della Strada e la sua classificazione deve essere annotata sulla carta di circolazione. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale per il quale sono soggette ad autorizzazione, ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale, con l’obbligo di essere immatricolati solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

2. Si definisce il trasporto in condizioni di eccezionalità quando :

• il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano il superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S., ma sempre nel rispetto dei limiti di massa di cui all’articolo 62 C.d.S.

• il trasporto che ecceda congiuntamente i predetti limiti di sagoma e di massa, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e comunque in numero non superiore a 6 (sei) unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dal veicolo; qualora venga superato il limite di peso ma non quello di sagoma, il carico può essere completato con generi della stessa natura merceologica per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle 6 (sei) unità.

In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà superare:

a) 38 t. per veicoli isolati a tre assi
b) 48 t. per veicoli isolati a quattro assi
c) 86 t. per complessi di veicoli a sei assi
d) 108 t. per complessi di veicoli a otto assi
I predetti limiti di massa possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. il trasporto di un carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

4. pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, la lunghezza del veicolo compreso il carico è superiore alla sagoma limite in lunghezza propria per tale categoria di veicolo;

5. il carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

6. il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolato, purchè il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 C.d.S. Per i predetti veicoli sono state attribuite determinate tolleranze di cui 20 cm nella sporgenza riferita all’altezza ed il 12% relativo alla lunghezza del veicolo.

NOTA: l’altezza massima prevista da queste tipologie di veicoli è di 4 metri estendibili a 4,20 metri inclusa la tolleranza, mentre il 12% è attribuibile ai 12 metri di lunghezza per veicoli isolati, ai 18,75 metri di lunghezza per gli autotreni ed ai 16,50 metri di lunghezza per gli autoarticolati. Questa tolleranza del 12% della lunghezza massima può essere sfruttata in sporgenza posteriore e/o anteriore per quanto riguarda i veicoli isolati e gli autotreni, mentre per gli autoarticolati questa tolleranza può essere solamente sfruttata per sporgenze posteriori.

7. il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni, avvero con autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorchè trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superati i limiti dimensionali o di massa stabiliti rispettivamente dagli articolo 61 C.d.S. e 62 C.d.S. ; rammentando che ancorchè per effetto del carico non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 % i limiti dimensionali previsti dall’articolo 61 C.d.S. a condizione che siano rispettati tutti gli altri limiti e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese tutte strade o tratti di strada con particolari caratteristiche prescritte dalla vigente normativa;

8. il trasporto viene effettuato con un mezzo d’opera che eccede i limiti di massa di cui all’articolo 62 C.D.S.

9. il trasporto viene effettuato con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, oppure il trasporto riguarda balle o rotoli di paglia e fieno, oppure il trasporto riguarda veicoli isolati o complessi adibiti al carico di macchine operatrici e di macchine agricole quando non eccedono l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strada o tratti di strada con particolari caratteristiche prescritte dalla vigente normativa.

L’ AUTORIZZAZIONE

I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità per poter circolare devono essere muniti di idoneo documento autorizzativo che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio di andata e, se occorre, anche al ritorno.
Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o pei i trasporti in condizioni di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o concessionario in base alla tipologia di rete viaria interessata al trasporto ( autostrada, strade statali, provinciali comunali, ecc..).

Le caratteristiche relative a tale documento riguardano:

ï l’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile;

ï nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica;

ï in particolari casi, qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica;

ï l’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale;

ï se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo dovuto all’ente proprietario della strada;

ï l’autorizzazione comunque è subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;

ï ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

TIPI DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE
PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI


Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In questo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio che comunque deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.


DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE


Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
Le regioni possono delegare le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione per circolare con un trasporto o un veicolo eccezionale ed in tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre provincie.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato.

PRESCRIZIONI

a) Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte. fino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, ma devono essere osservate delle precise condizioni ovvero che:

1. sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;

2. nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangono invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 metri;

3. la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

PRECISAZIONI

• L’autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all’ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.
• Copia di tale comunicazione deve accompagnare l’autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità.

• L’obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell’effettuazione del trasporto, si utilizzi l’unico veicolo trattore indicato nell’autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell’autorizzazione medesima, purchè il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.

b) Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di 5 veicoli di riserva purchè di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti fissati dall’articolo 62 C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.

SICUREZZA E VERIFICHE


Il veicolo o trasporto eccezionale autorizzato ad attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve garantire la continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento con specifiche prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo; infatti fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono altresì dichiarare di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 metri ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 metri rispetto all’intradosso.
Ove non sussistano tali condizioni l’ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

INDICAZIONI NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE


Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A. per le autorizzazioni di tipo periodico:

1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell’eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:

• il veicolo o complessi di veicoli compresi quelli eventuali di riserva;
• i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada;
• la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 C.d.S.

3) le strade e i tronchi di strada interessate al transito;
4) il periodo di tempo per il quale si richiede l’autorizzazione.


B. per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:

• la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico;

• il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza di peso rispetto a quanto previsto dall’articolo 62 C.d.S., devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo; inoltre alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza dei limiti dimensionali di cui all’articolo 61 C.d.S..

3) le strade o i tronchi di strade interessate al transito;

4) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE


La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

ü fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili, e nel caso di complessi, l’abbinamento della motrice con il rimorchio o semirimorchio;

ü ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo d’usura stradale nonché di quello relativo agli oneri inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica

NOTA:- Si precisa che l’ente che rilascia l’autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato; inoltre nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI


Le autorizzazioni opportunamente rilasciate ai richiedenti hanno le seguenti durate:

1) di tipo singolo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore ad un mese;
2) di tipo multiplo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a tre mesi;
3) di tipo periodico non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a sei mesi, tranne che per i trasporti eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente per non più di 4/10 la lunghezza del veicolo, per i quali l’autorizzazione ha validità annuale.

NOTA:- Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno una validità non superiore ad un anno; in ogni caso è facoltà dell’amministrazione che ha concesso il titolo autorizzativo revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’onere di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione è a carico del titolare dell’autorizzazione.

QUANDO E’ PRESCITTA LA SCORTA


La scorta è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

ï la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

ï la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;

ï il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

ï il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

ï la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B ( statali e regionali), a 30 km/h sulle altre strade;

ï il carico presenti una sporgenza posteriore superiore a 4/10 della lunghezza del veicolo;

ï il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

TIPOLOGIE DI SCORTE


Le tipologie di scorte riguardanti i trasporti effettuati in eccezionalità o i veicoli eccezionali si dividono sotto due profili: Scorta Tecnica e Scorta della Polizia Stradale.

E’ prescritta la scorta tecnica:

a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ( statali e regionali) a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B ( statali e regionali) a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;

c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D ( provinciali e comunali) a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;

d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e/o lunghezza fino a 27 m.

E’ prescritta la scorta di polizia stradale:

a) quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori massimali indicati per effettuare la scorta tecnica


LA SCORTA DELLA POLIZIA STRADALE


In riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/23649/101221/2 del 19 giugno 1997 la domanda di scorta dovrà essere redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell’impresa che effettua il trasporto, ovvero dal proprietario del veicolo e dovrà pervenire alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio d’inizio della scorta almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza.
Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell’ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 chilometri, questo termine sarà ridotto a 4 (quattro) giorni.

Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l’itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:

• le autorizzazioni degli enti proprietari e concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta;

• un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il riferimento alla fideiussione globale di cui è in possesso l’impresa che effettua il trasporto e dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell’impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale che dovranno essere nominativamente individuati.

• le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati


di Franco Medri

Lunedì, 08 Marzo 2004
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