{foto3c} “Secondo noi la vera prevenzione si determina e si concretizza solo allorquando una norma di legge viene esplicitata e divulgata non solo a coloro i quali per ordinamento sono preposti ai controlli, ma soprattutto quando i precetti, e le relative sanzioni, vengono portate a conoscenza della collettività e di ogni singolo operatore di settore. È con tale spirito, infatti, che ci accingiamo ad argomentare in relazione alle disposizioni legislative in materia di somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne rivolgendoci in particolar modo a coloro che vivono di tale attività” Attraverso l’art. 54, comma 1 lett. a) e b), della legge 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il legislatore ha apportato sostanziali quanto significative modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, andando a riformulare interi passaggi dell’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, inasprendo il regime sanzionatorio che, per i casi più gravi di recidiva alla seconda violazione nel biennio, possono giungere a prevedere oltre ad una salatissima sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000,00 a 20.000,00 Euro, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da sette a trenta giorni. Tali modifiche, ad eccezione del precetto di cui al comma 2-quater di cui appresso si dirà, sono puntualmente entrate in vigore dal 13 agosto 2010, ma vediamo nella sua interezza le peculiarità legislative racchiuse nel “nuovo” articolato. I titolari ed i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, comma 1 e 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, a norma del novellato comma 2, dell’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, salvo che sia diversamente disposto dal Questore della provincia in considerazione di particolari esigenze di sicurezza, hanno l’obbligo, e quindi non la facoltà, di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 antimeridiane, con il divieto di riprenderla nelle tre ore successive. Per quanto concerne, invece, gli esercizi così detti di vicinato di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, a norma del neo comma 2-bis contemplato dalla norma in parola, i titolari ed i gestori, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza, hanno l’obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00. Ma non solo, il legislatore della scorsa estate ha anche inteso disciplinare, forse sulla scia di qualche fine settimana trascorso in riviera, obblighi ed adempimenti in capo ai titolari ed ai gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui al già citato art. 86, comma 1 e 2, T.U.L.P.S. che, a norma del comma 2-quinquies, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti e delle ordinanze comunali, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, a patto che ciò non avvenga prima delle ore 17 e non si protragga oltre le ore 20.00, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne. Fin qui tutto bene, alcune perplessità ci assalgono laddove al comma 2-ter del nuovo dispositivo di legge, in un testo licenziato con la denominazione di “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, i divieti di cui fino ad ora abbiamo argomentato (art. 6, commi 2 e 2-bis) non troveranno applicazione alcuna in ordine alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto, ma anche per ciò che concerne quanto si è appena detto per chi gestisce stabilimenti balneari e affini; ma l’Italia si sa è un paese godereccio… e allora… Giungiamo quindi al tanto atteso contenuto del comma 2-quater, entrato in vigore il 13 novembre 2010, dal quale si evince che i titolari ed i gestori degli esercizi interessati, che proseguano l’attività oltre le ore 24.00, hanno il dovere di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, che deve essere collocato presso almeno un’uscita del locale parimenti, all’entrata ed all’uscita dei locali in argomento devono essere esposte apposite tabelle riproducenti: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. Gestore avvisato… Prontuario delle sanzioniArt. 6 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e s.m.i. **Per tutte le ipotesi di violazione sopra contemplate, i cui proventi sono destinati allo Stato, il pagamento in misura ridotta dovrà essere effettuato alla Concessionaria Riscossione Tributi attraverso Mod. F23.
*Consigliere Nazionale Asaps e Ispettore Capo Polizia Stradale |
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