Mercoledì 18 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 15/12/2010

La scheda - Somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche
Le regole per i titolari e i gestori degli esercizi dove si somministra alcol dopo le 24

Legge n.120 del 29 luglio 2010
A cura di Franco Medri*

29514

Foto di repertorio dalla rete

 

La modifica apportata dalla Legge 120/2010 all’articolo 6 della Legge 160/2007 ha previsto un significativo giro di vite per i titolari e i gestori di locali che, svolgendo forme di intrattenimento e svago, somministrano bevande alcoliche o superalcoliche. Le prescrizioni principali possono essere così riassunte:

I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del TULPS (non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffé o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci….omissis), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (tali divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto).

L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni del prescritto obbligo è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo (l’inosservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 1.200; inoltre le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010).

I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni del prescritto obbligo è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

Tali divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 86 del TULPS, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento di forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni del prescritto obbligo è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

 

*Sostituto Commissario Polizia Stradale

 

Mercoledì, 15 Dicembre 2010
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK