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Corte di Cassazione 10/11/2010

Giurisprudenza di legittimità - Nella misurazione dell’alcolemia - determinazione della sussistenza dell’illecito - rilevanza dei centesimi - individuazione della fascia sanzionatoria

(Cass. Pen., sez.IV, 18 agosto 2010, n. 32055)
  
PREMESSO IN FATTO

 

Il Tribunale, in data 29 dicembre 2009, pronunziava ordinanza con la quale rigettava il ricorso per riesame presentato da F. A., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. C Codice della Strada, e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di () in data 29.09.2009.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il F., a mezzo del suo difensore, e chiedeva di volerla annullare con ogni conseguenza di legge.

 RITENUTO IN DIRITTO

 

Il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essergli contestato il reato di cui all’art. 186 Codice della Strada di cui alla lettera B) e non già quello di cui alla lettera C), in quanto, in occasione delle prove eseguite con l’etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l.
Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 1,56 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera C) e quindi, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. B) Codice della Strada.
Essendo stato così riqualificato il fatto, era esclusa, secondo il ricorrente, la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l’ipotesi di cui alla lettera C)) e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 co. 2 cod. proc. pen., non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora che giustificasse il mantenimento della cautela reale.
I proposti motivi di ricorso non sono fondati.
La modifica dell’art. 186 co. 2 del Codice della Strada, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 2007 n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.
In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi.
Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere A), B) e C).
Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lettera C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.
La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.
In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.
Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di F. A., pari a 1,56 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. C) Codice della Strada e non già ai sensi dell’art. 186, co. 2 lett. B).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

 

 da Polnews

 
Mercoledì, 10 Novembre 2010
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