SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20 dicembre 2004 la Polizia Municipale dì BBB elevò verbale di contestazione della violazione dell’art. 86, comma 3, codice della strada nei confronti del sig. G. G., tassista socio della cooperativa a r.l. (OMISSIS), per avere prelevato due passeggeri presso l’aeroporto di TTT, dunque fuori dal territorio del Comune dì BBB, che gli aveva rilasciato la licenza. Avverso il verbale proposero opposizione il sig. G., la cooperativa cui egli apparteneva (OMISSIS), quale coobbligata, nonché la coop. a r.l. (OMISSIS). Dedussero in particolare (per quanto qui ancora rileva) che, come consentito dall’art. 11, comma 2, L. 15 gennaio 1992, n. 21 (che recita: "Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione... "), il servizio era iniziato non con il prelevamento dei passeggeri all’aeroporto di BBB, bensì a TTT ove il tassista aveva ricevuto la chiamata degli utenti. Nella contumacia dell’amministrazione comunale, l’adito Giudice di pace di (OMISSIS) accolse l’opposizione osservando: che, ai sensi della norma richiamata, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio possono non coincidere e, in caso di chiamata effettuata da località diversa dal comune di rilascio della licenza, l’inizio del servizio coincide con la partenza del taxi dal luogo di sosta nel territorio di detto comune; che nella specie era incontestato che i due passeggeri avevano effettuato la prenotazione nei giorni precedenti il loro arrivo all’aeroporto di BBB, e il tassista era, appunto, partito da TTT per prelevarli all’aeroporto. Il Comune di (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui hanno resistito con controricorso il sig. G. e le due cooperative sopra dette. Le parti hanno anche presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 86, comma 3, c.d.s. e 2 e 11 L. n. 21 del 1992, nonché vizio di motivazione. Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, solo con il prelevamento dell’utente si ha inizio del servizio di taxi. Altrimenti, si osserva, sarebbe vanificata la ratio dell’art. 11, comma 2, L. cit. - di assicurare una omogenea distribuzione teritoriale del servizio - in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungerle; si assimilerebbero, inoltre, il servizio di taxi e quello di autonoleggio con conducente, che la legge tiene invece distinti. 2. - Il motivo è infondato, anche se va rettificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata. 2.1. - Secondo la legge il servizio di taxi può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell’utente. Tanto deve affermarsi per insuperabili ragioni testuali, già individuate da Cons. Stato Sez. II 11 dicembre 1996, n. 1665. Tali ragioni consistono in ciò, che il comma 2 dell’art. 11 della L. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sopra testualmente riportato in narrativa, collega "il prelevamento dell’utente" e "l’inizio del servizio" con la disgiuntiva "ovvero". Che tale congiunzione sia usata proprio in senso disgiuntivo (come sinomimo di "oppure"), e non esplicativo (come sinonimo di "ossia"), è rivelato dall’uso del verbo al plurale ("sono effettuati") e confermato dalla considerazione che le norme esplicativo-definitorie sono contenute in altra parte - quella iniziale, artt. da 1 a 3 - della legge in esame. 2.2. - Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba intendersi per inizio del servizio. Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al "servizio", appunto) del cliente. Il che comporta, in particolare, l’onerosità e l’esclusività: non può esservi, cioè, inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il tassista si sia mosso dalla sua città per ordine del cliente, come invece ha ritenuto il Giudice di pace. 2.3. - Le obiezioni mosse dal ricorrente alla tesi qui accolta non sono condivisibili. Un potenziamento, infatti, del servizio di taxi nelle zone periferiche delle città, di solito sfavorite dal trasporto pubblico in generale e dal servizio di taxi in particolare, sarebbe semmai auspicabile. La distinzione, poi, rispetto al servizio di autonoleggio resterebbe comunque intatta, espressa dalle diverse caratteristiche e disciplina dei due servizi previste dalla legge quadro soprattutto agli artt. 2 e 3 (destinazione a un’utenza indifferenziata ovvero specifica; stazionamento in luoghi pubblici o in rimesse private) e 13 (determinazione del corrispettivo e obbligatorietà o meno del servizio). 2.4. - Va infine aggiunto, per completezza, che la circostanza dell’inizio del servizio (nel senso sopra precisato) nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza deve, in quanto fatto impeditivo (dell’illecito di cui trattasi e) del sorgere dell’obbligazione sanzionatoria, essere allegata e provata dall’opponente. Ma il Comune di BBB non ha posto questa questione. 3. - Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione comunale ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 500,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. da Ricercagiuridica |
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