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Circolari 26/05/2004

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida

Circolare Prot. MOT3/1913M310 del 10/05/2004
Da"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

Circolare Prot. MOT3/1913M310 del 10/05/2004

Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida

PREMESSA
Il 31 marzo 2003 è entrata in vigore la circolare prot. MOT3/551/M310 del 12 febbraio 2003. A distanza di un anno, si è avuto modo di verificare l’impatto che la circolare ha avuto nell’ambito dell’operatività degli Uffici periferici di questa Amministrazione e si è avuto occasione di accertare quali aspetti necessitino di ulteriori disposizioni di chiarimento da parte dello scrivente Dipartimento.
Si trascrive, di seguito, il nuovo testo delle disposizioni procedurali per l’effettuazione degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.


L’art. 121, sesto comma, del Codice della Strada consente che l’esame per il conseguimento delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato un’autoscuola può svolgersi presso la stessa, se dotata di locali riconosciuti idonei allo scopo.
Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell’Amministrazione, va esaminata anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità tra le richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità dei funzionari esaminatori nel quadro di una razionale allocazione del personale disponibile tra compiti di istituto e funzioni d’esame. Ma l’Amministrazione si è dovuta anche far carico dell’esigenza di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità di procedure atte ad assicurare alle sedute d’esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza; ciò impone di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso specificato avuto anche riguardo a talune disfunzioni ed anomalie segnalate da notizie diramate dai “media”, poi sfociate in indagini penali.
Si deve altresì far presente che la seguente regolamentazione ha carattere transitorio, poiché è in previsione, a breve, una completa riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli esami di teoria caratterizzata dall’utilizzo estensivo delle tecnologie informatiche, che offriranno massime garanzie e nel contempo il miglior utilizzo del personale.
1. Disposizioni operative per esami di patente di categoria A e B
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A e B possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Nelle sedute svolte utilizzando i questionari d’esame, per ogni ora dovranno essere valutati dodici candidati.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per almeno trentasei candidati provenienti da una o più autoscuole.
A dette sedute potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta.
Qualora le esigenze operative dell’Ufficio provinciale richiedano la necessità di ampliare di un’ora il nastro operativo delle sedute esterne, è possibile ammettere ulteriori dodici candidati agli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, ovvero, nel caso in cui il Direttore dell’Ufficio lo ritenga necessario, ulteriori due candidati alla prova di guida.
Le sedute esterne, svolte impiegando contemporaneamente, nella stessa aula, due esaminatori, possono essere richieste da una o più autoscuole, presentando almeno trentasei candidati per ogni esaminatore.
Sedute "miste" pomeridiane con numero maggiore di esami di guida potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria sia svolta - congiuntamente e nella medesima aula d’esame - da due esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d’esame, e che sia richiesta per almeno quarantotto candidati.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici, nel caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane (8.00 ÷ 14.00) - ferme restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo di candidati deve essere almeno di trentasei (in abbinamento ad un numero di candidati alla prova di guida che consenta di coprire un turno di sei ore) nel caso di esaminatore unico e di almeno settantadue (in abbinamento ad un numero di candidati alla prova di guida che consenta di coprire un turno di sei ore) nel caso di doppio esaminatore.
Ogni turno deve essere composto da dodici candidati – comprensivi degli eventuali assenti – per ogni esaminatore impiegato nella seduta.
Sia in caso di esaminatore unico sia di doppio esaminatore, sia per le sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione in gruppi da dodici candidati ciascuno per ogni turno d’esame dovrà rispettare il numero progressivo dei verbali elaborati dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Nel caso in cui nel gruppo dei dodici candidati risultino degli assenti, l’esaminatore non potrà operare alcuno scorrimento dei candidati dei gruppi successivi.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 25% rispetto al numero prenotato, non potranno partecipare a sedute esterne all’Ufficio Provinciale per due mesi. Tale disposizione non trova applicazione qualora l’autoscuola abbia presentato un solo candidato assente.
Qualora siano conclusi specifici accordi tra i Direttori degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i rappresentanti delle associazioni di categoria delle autoscuole riconosciute dal D.M. 9 febbraio 2004, ovvero per esigenze ambientali di comprovata gravità, sarà possibile svolgere gli esami di teoria esclusivamente presso le sedi degli Uffici provinciali ovvero presso sedi stabilite dai Direttori degli Uffici medesimi.
2. Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori e delle categorie A e B speciali
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria B+E, C, C+E, D e D+E e delle categorie A e B speciali possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne antimeridiane (8.00 - 14.00) possono essere concesse a condizione che siano prenotati ventiquattro candidati, per sedute di sole teorie.
Sarà possibile concedere sedute antimeridiane esterne di esami per il conseguimento delle categorie superiori anche a condizione di presentare dodici allievi per le prove di teoria e quattro per le prove di guida.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste da una o più autoscuole per dodici candidati
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta, con la riduzione di due candidati alla prova teorica.
Per esigenze connesse al sistema informatico, non è possibile effettuare controlli automatici se i limiti previsti si raggiungono abbinando candidati al conseguimento delle patenti superiori con candidati al conseguimento dei certificati di abilitazione professionale. La possibilità di effettuare detto abbinamento è, comunque, lasciato al prudente apprezzamento dei Direttori degli Uffici provinciali.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 25% rispetto al numero prenotato, non potranno partecipare a sedute esterne all’Ufficio Provinciale per due mesi. Tale disposizione non trova applicazione qualora l’autoscuola abbia prenotato un solo candidato, che sia poi risultato assente.
3. Sede d’esame
Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti delle categorie di cui ai precedenti paragrafi si intendono i locali di un’autoscuola, ovvero i locali dei centri di istruzione, ovvero qualsiasi altro locale con caratteristiche adeguate all’espletamento degli esami di teoria, e comunque giudicati idonei dal Direttore dell’Ufficio Provinciale.
4. Deroghe
Si dispone che gli allievi delle autoscuole ubicate nelle isole minori possono effettuare gli esami presso le sedi delle autoscuole stesse, anche in sedute antimeridiane, a condizione che le singole sedute d’esame richieste dalle autoscuole coprano un nastro operativo di almeno tre ore.
Nel caso di autoscuole che hanno sede in località disagiate e che hanno difficoltà a formare raggruppamenti con autoscuole viciniori al fine di richiedere l’assegnazione di una seduta d’esame, lo scrivente Dipartimento può concedere deroghe eccezionali, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) mancanza o penuria di collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici;
b) assenza, nel raggio di 35 chilometri dalla sede dell’autoscuola richiedente, di altre autoscuole qualora sia necessario raggruppare i candidati per raggiungere il numero richiesto per ottenere una seduta d’esame esterna.
Le richieste di deroga devono essere inoltrate al competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri indicando i motivi per cui si ritiene disagiata la località in cui ha sede l’autoscuola. L’Ufficio provinciale trasmetterà allo scrivente Dipartimento la richiesta, allegando una relazione in cui sia illustrata la sussistenza, o meno, dei motivi di disagio.
È abrogata la circolare prot. MOT3/3631/M310 del 19 settembre 2003.
5. Esami di teoria in Sardegna
In considerazione delle oggettive condizioni di disagio delle autoscuole operanti in Sardegna, dovute alla scarsa densità abitativa del territorio, si rende necessario prevedere che, nella predetta regione, gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B possano essere richiesti, in orario pomeridiano, da una o più autoscuole per un numero di candidati non inferiore a ventiquattro. A dette sedute esterne potranno essere abbinati, ove richiesto, esami di guida nel limite di quattro per seduta.
In caso di candidati presentati da autoscuole site in località disagiate per la carenza di collegamenti funzionali con mezzi di trasporto pubblico tra le varie località, trova applicazione la procedura derogatoria prevista al paragrafo precedente.
6. Altre disposizioni
L’esaminatore, dopo aver identificato i candidati e dato lettura delle avvertenze per la corretta compilazione delle schede d’esame di cui all’allegato 1 della presente circolare, procede all’apertura della busta contenete i quiz, alla distribuzione degli stessi ed all’annullamento di quelli non utilizzati, verbalizzando detta attività.
Ai fini di una maggiore trasparenza, la busta contenente il correttore deve essere aperta solo al momento della correzione e non all’inizio di ogni singolo turno d’esame. Sul verbale dovrà essere indicata l’effettuazione della verifica dell’integrità della busta contenente le schede quiz e della busta del correttore, e devono essere riportati anche i nomi di due candidati che hanno testimoniato la verifica dell’integrità dei plichi, unitamente, laddove presenti, ai rappresentanti delle autoscuole che hanno presentato propri candidati al turno d’esame.
In particolare, l’esaminatore dovrà evidenziare ai candidati il contenuto della lettera "G" del citato allegato, con specifico riguardo alle responsabilità derivanti dall’uso di telefoni cellulari o di apparati ricetrasmittenti.
Inoltre i verbali con gli esiti, le schede quiz (comprese quelle eventualmente non utilizzate) ed i correttori devono essere chiusi in una busta, alla fine della seduta e sigillati con la sigla degli esaminatori e dei rappresentanti delle autoscuole presenti.
Una copia delle istruzioni sarà affissa sulla porta dell’aula degli esami.
7. Entrata in vigore
Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare entreranno in vigore a partire dal 1 giugno 2004.
La presente circolare integra le precedenti disposizioni in materia, ne abroga i contenuti in contrasto e, in particolare, sostituisce la circolare prot. MOT3/551/M310 del 12 febbraio 2003.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO

Mercoledì, 26 Maggio 2004
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